Debito di vigilanza esclude la resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 62 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale legato da un mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, sicché non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 d.P.R. n. 254/2002, l’obbligo di rendicontazione grava soltanto sui consegnatari con debito di custodia, che gestiscono un deposito o magazzino alimentato da acquisti in stock. Ne consegue che, in difetto dei presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, con esclusione di ogni pronuncia sulle spese ove la decisione concerna mere questioni preliminari.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso per l’esercizio finanziario 2020 da una consegnataria di beni mobili in servizio presso il Settore Cultura e Turismo di un Comune, nella qualità di agente incaricato della gestione di attrezzature, arredi e strumentazioni. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha rilevato che il conto era stato trasmesso all’Ente oltre il termine di legge e, soprattutto, che esso non era qualificabile tecnicamente come conto giudiziale: la gestione ivi rappresentata non riguardava beni o materie oggetto di un debito di custodia, bensì tutte le voci costituenti le immobilizzazioni del patrimonio settoriale.
Il documento, pur redatto sul modello di legge, si limitava a elencare n. 332 beni con i soli estremi di inventario e le consistenze iniziali e finali, senza evidenziare alcun movimento di carico e scarico di magazzino. La consegnataria ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di improcedibilità per carenza dei presupposti, qualificandosi titolare di un mero debito di vigilanza; il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra agente contabile e agente amministrativo. L’art. 32 R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale “coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza”, mentre l’art. 12 d.P.R. n. 254/2002 ribadisce che i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla rendicontazione, che invece grava, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo decreto, sui consegnatari con debito di custodia.
La giurisprudenza contabile, richiamata nella specie, chiarisce il discrimine: il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte destinate all’uso immediato dell’ufficio.
Dal criterio qualitativo e quantitativo discende una conseguenza rilevante: se la giacenza presso gli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e conseguente obbligo di conto. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Applicando tali principi, il Collegio osserva che i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo presso l’Ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. La mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, secondo il modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996. GRAVAVA pertanto sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è stato quindi dichiarato improcedibile; essendo la decisione limitata a mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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