Verifica dei tempi di completamento degli adempimenti successivi alla realizzazione di un’opera PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 136 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione, esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 100 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 20/1994, è un controllo di natura collaborativa, finalizzato ad accertare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Tale controllo è sempre successivo, anche quando svolto nel corso della gestione, e non incide sull’efficacia giuridica dei singoli atti, né assume rilievo diretto in ordine alla responsabilità dei funzionari. Nell’ambito dell’attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, il soggetto attuatore è tenuto al tempestivo e completo aggiornamento dei dati sul sistema informativo ReGiS, nonché alla solerte implementazione dei sistemi di controllo interno, al fine di evitare esposizioni a rischi finanziari derivanti dal mancato rispetto del cronoprogramma.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato un procedimento di controllo ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 nei confronti del Comune di San Felice a Cancello, in qualità di soggetto attuatore del progetto di “Rigenerazione urbana di spazi di aggregazione sociale in frazione Talanico” (CUP n. C19J21030560001), finanziato con risorse del PNRR nell’ambito della misura M5C2I2.1, per un valore complessivo di euro 450.000,00. Dai dati pubblicati sul sistema informativo ReGiS emergeva un avanzamento economico-finanziario del progetto pari al 24,32% alla data della prima richiesta istruttoria, con un importo dei pagamenti approvati pari a zero, circostanza che rendeva di difficile realizzo la chiusura del progetto entro la data prevista del 31.3.2026.
La Motivazione della Corte
La Corte ha inquadrato l’attività di controllo nell’ambito del controllo sulla gestione di cui all’art. 100 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 20/1994, chiarendo la natura collaborativa e non sanzionatoria del controllo, come precisato anche dalla Corte costituzionale n. 29 del 1995. In esito all’istruttoria, la Sezione aveva già rilevato con la deliberazione n. 63/2026 un avanzamento del 68,72% e la mancata comunicazione sull’implementazione dei sistemi di controllo interno, richiamando la circolare n. 9/2022 della Ragioneria generale dello Stato.
Con la relazione di aggiornamento acquisita al prot. n. 1812 del 30.3.2026, il Comune ha rappresentato il tempestivo completamento e la consegna dei lavori, documentando l’ultimazione dei lavori in data 15.11.2025, l’approvazione dello stato finale con determina dirigenziale e le liquidazioni effettuate per euro 292.618,50. La Corte ha tuttavia evidenziato la necessità di procedere all’aggiornamento dei dati ReGiS e al completamento della liquidazione delle somme dovute.
Alla luce di quanto esposto, la Sezione ha raccomandato l’adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi prefissati per il completamento degli adempimenti successivi alla realizzazione dell’opera, disponendo la trasmissione di una relazione di aggiornamento finale entro il 30.9.2026 e la produzione della documentazione attestante l’approvazione finale da parte delle autorità centrali e il consolidamento definitivo del finanziamento.
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Nota della Redazione
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