Maggiorazione del compenso ai medici di continuità assistenziale non integra danno erariale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 4 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per la previsione, negli accordi integrativi regionali, di una maggiorazione del compenso orario dei medici di continuità assistenziale, il danno erariale non è configurabile quando non sia provata la sua sussistenza e la sua entità. La sola astratta illegittimità della clausola contrattuale non basta: occorre la dimostrazione del pregiudizio effettivamente subito dall’amministrazione, non assolta dal calcolo meramente ipotetico della Procura contabile. Difetta, inoltre, la colpa grave quando i convenuti abbiano operato in un contesto di oggettiva incertezza normativa e giurisprudenziale, in presenza di analoghe previsioni adottate in altre Regioni e di un contrasto nella giurisprudenza civile di merito. L’accertata insussistenza del danno preclude l’accoglimento della domanda, anche a prescindere dalla fondatezza degli altri motivi.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia ha convenuto in giudizio gli assessori regionali, i dirigenti e i componenti delle delegazioni trattanti di parte pubblica che, tra il 2007 e il 2013, avevano sottoscritto e proposto gli accordi integrativi regionali relativi ai medici di continuità assistenziale. Tali accordi prevedevano, in favore di questi professionisti, una maggiorazione del compenso orario di 1 euro.

Secondo la prospettazione attorea, la clausola contrastava con il principio di omnicomprensività del compenso fissato dall’accordo collettivo nazionale del 2005 e con la disciplina legislativa che vieta trattamenti accessori non correlati a prestazioni effettivamente rese. Il danno erariale era quantificato in via principale in euro 10.931.526 e, in subordine, in euro 10.056.526. Con la sentenza n. 180/2021 la Sezione giurisdizionale per la Lombardia aveva rigettato le domande. Di qui l’appello della Procura.

La Motivazione della Corte

La Sezione III centrale di appello ha anzitutto disposto la riunione dell’appello principale e degli appelli incidentali proposti contro la stessa sentenza. Quindi, ex officio, ha rilevato l’inammissibilità degli appelli incidentali, perché i relativi atti non contenevano alcuna critica al contenuto decisorio impugnato né conclusioni di riforma: le eccezioni ivi formulate sono state qualificate come comparse di costituzione e, come tali, scrutinate.

Nel merito, i primi due motivi di gravame sono stati ritenuti infondati. La Corte ha condiviso l’iter del giudice di prime cure, secondo cui la tesi dell’illegittimità della maggiorazione era dubbia. Il principio di omnicomprensività era riferito dal testo dell’accordo collettivo nazionale del 2005 alle sole prestazioni dalla stessa contrattazione poste a carico della categoria, non già a ogni voce retributiva ulteriore. Il livello di negoziazione regionale era anzi abilitato a definire incentivi di struttura, di processo e di livello erogativo, oltre a quote per servizi e prestazioni aggiuntive.

Il giudice di prime cure non è incorso in contraddizione là dove ha qualificato la scelta regionale come espressione di discrezionalità nelle politiche sanitarie. La decisione mirava ad assicurare la gratuità del servizio di continuità assistenziale a residenti e non residenti, con un aggravio di lavoro per i medici coinvolti: a fronte di tale effettivo maggiore impegno, la corresponsione della maggiorazione non risultava contra legem né in conflitto con il citato art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.

I motivi terzo e quarto sono stati parimenti respinti. Il giudice di primo grado aveva analiticamente indicato le ragioni per cui il danno erariale prospettato era indeterminato e inattendibile, e tale valutazione è stata condivisa. Le difese degli appellati, corroborate da documentazione proveniente dalla stessa amministrazione, hanno dimostrato che il sistema alternativo suggerito dalla Procura avrebbe comportato costi pari o superiori a quelli del metodo contestato. La prova del danno, di cui era onerata la Procura, non è stata quindi fornita.

Quanto alla colpa grave, la Corte ha ribadito che essa ha natura normativa e va accertata con valutazione ex ante. Nel caso concreto i convenuti hanno operato in un contesto di incertezza, generato dalla scarsa chiarezza delle fonti pattizie, dalla controvertibilità delle soluzioni operative e dal contrasto nella giurisprudenza civile di merito su previsioni analoghe. Il motivo sull’onnicomprensività è stato infine respinto anche quanto al regime delle spese: il divieto di compensazione non è superabile in via interpretativa alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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