Nota di scadenza della concessione è atto confermativo non impugnabile (TAR Lombardia n. 1463 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione si limiti a richiamare la scadenza già fissata in un precedente provvedimento concessorio non costituisce atto autonomamente lesivo, ma atto meramente confermativo. Essa difetta di nuova istruttoria e di nuova motivazione e svolge la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è stata già delibata. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm. Il giudice può anteporre l’esame di tale eccezione alle altre, in applicazione del principio della ragione più liquida.

Il Fatto

Un consorzio di agricoltori gestiva, in forza di una convenzione decennale stipulata con un Comune e una Provincia, una porzione del mercato annonario cittadino, articolata in diciotto posteggi di vendita. Prima della scadenza della convenzione è insorta una controversia sugli importi dovuti a titolo di Cosap, che il consorzio riteneva non dovuti. Nel frattempo il Comune ha avviato una procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione dei posteggi e ha concesso al consorzio una serie di proroghe, l’ultima delle quali sino al 31 luglio 2024.

Con nota del 14 giugno 2024 il Comune ha comunicato al consorzio la scadenza della concessione a quella data e la necessità di lasciare liberi gli stalli. Il consorzio ha impugnato tale nota davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta le plurime eccezioni sollevate dalla difesa comunale applicando il principio della ragione più liquida, che consente di respingere il ricorso sulla base della questione assorbente di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare tutte le altre secondo l’ordine degli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Il Tribunale richiama sul punto Cass. civ. ord. n. 693 del 2024, Cass. Sez. Un. n. 26242 del 2014 e Cons. Stato n. 2440 del 2025.

Su questa base il Collegio antepone alle restanti eccezioni quella di inammissibilità per difetto di interesse, che ritiene fondata. L’atto impugnato, osserva il Tribunale, è ricognitivo di effetti giuridici riconducibili a precedenti provvedimenti non impugnati in quel giudizio. La scadenza del 31 luglio 2024 era già stata fissata nella concessione n. 469 del 21 maggio 2024, notificata al consorzio il giorno successivo e non attinta dall’impugnazione.

Il Collegio rileva inoltre che l’occupazione degli spazi è venuta meno nel corso del giudizio, circostanza allegata dalla difesa comunale e incontestata. Ma la ragione decisiva è un’altra: l’interesse del consorzio al prosieguo dell’occupazione non è affatto intaccato dalla comunicazione del 14 giugno 2024. Questa è priva di natura provvedimentale, poiché si limita a richiamare la scadenza già contenuta nella concessione.

Si è dunque in presenza, al più, di un atto meramente confermativo, che ricorre quando l’amministrazione dichiara l’esistenza di un proprio precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza nuova motivazione. Il Tribunale richiama, sul punto, TAR Lazio n. 6443 del 2025. Da ciò consegue l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di autonoma lesività.

Il Collegio trae ulteriore conferma della conclusione dalla proposizione, da parte del consorzio, del ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento della concessione n. 469 del 2024, richiamata nella nota gravata. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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