L’amministrazione deve eseguire la sentenza del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Campania n. 4905 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione alla corresponsione del bonus per la carta docente ha immediato valore conformativo-ordinatorio, sicché l’amministrazione è tenuta a conformarsi al decisum facendo conseguire al ricorrente il bene della vita riconosciuto. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’esecuzione sia avvenuta, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente esponeva di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord – Sez. Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con accredito di euro 500 per ciascuna annualità. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata ai fini dell’esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge, senza che l’amministrazione avesse provveduto al pagamento. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire al ricorrente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Il contenuto dell’obbligo consiste nell’attribuzione concreta della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per le annualità indicate, con emissione di un buono elettronico di euro 500 per ciascuna di esse.
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione presso la sede reale dell’amministrazione, il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e la mancata esecuzione del dictum giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), con facoltà di delega ad altro dirigente, incaricato di assicurare l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Ha precisato che l’insediamento del commissario non priva l’amministrazione del potere di provvedere.
Il Tribunale ha poi accolto la domanda di condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente dovuto, assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo o di quello effettuato dal commissario ad acta. Le spese di lite sono state liquidate in euro 600, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.