Revoca dell’accoglienza illegittima se l’allontanamento dal CAS è breve (TAR Toscana n. 172 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, la revoca disposta per asserito abbandono del centro presuppone un’intenzione abdicativa effettiva e univoca, non desumibile dalla mera assenza temporanea. Il breve allontanamento dal centro, quando il destinatario faccia rapidamente rientro e risulti presente alla data di notifica del provvedimento, non integra la fattispecie dell’abbandono. La revoca fondata su una condotta di allontanamento di durata limitata, priva di ulteriori circostanze idonee a testimoniare la volontà di lasciare definitivamente la struttura, è pertanto illegittima e va annullata. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento, giustificata dall’irreperibilità del destinatario al momento dell’adozione del provvedimento, non determina invece l’illegittimità dell’atto ove tale irreperibilità non risulti provata contraria.
Il Fatto
Il ricorrente, accolto presso un centro di accoglienza straordinaria, impugnava il decreto con cui la Prefettura aveva revocato le misure di accoglienza. Il provvedimento si fondava su una nota del gestore del centro, secondo cui l’uomo si sarebbe allontanato dalla struttura senza la prevista autorizzazione del Prefetto, configurando così una tacita volontà di abbandono.
Il ricorrente esponeva di essersi allontanato per cercare un’attività lavorativa e di non essere riuscito a rientrare per la notte per la mancanza di mezzi pubblici, essendo la zona scarsamente servita, e di aver fatto rientro al centro poco dopo. Con decreto presidenziale la domanda cautelare era accolta, con successiva ordinanza collegiale di conferma e fissazione dell’udienza pubblica. Il ricorrente veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’Amministrazione aveva motivato l’omissione per l’irreperibilità del destinatario al momento dell’adozione del provvedimento. Il ricorrente deduceva di aver fatto rientro al centro prima dell’emissione, ma l’unica prova della sua presenza era ricavabile dalla data di notifica dell’atto. Ne deriva che l’irreperibilità al momento dell’emissione non riceve prova contraria e il motivo è respinto.
La stessa data di notifica depone però nel senso che il ricorrente fosse presente presso il centro a quella data e che avesse rapidamente posto termine alla condizione di irreperibilità. Questo passaggio è decisivo ai fini del secondo motivo, quello che sostiene realmente il principio affermato.
Il Collegio rileva che abbandono e allontanamento sono concetti distinti. La revoca dell’accoglienza presuppone un’intenzione abdicativa effettiva, non la mera assenza temporanea. Il breve lasso di tempo trascorso fuori dalla struttura, in mancanza di altre circostanze che possano chiaramente testimoniare un intento abdicativo, non depone nel senso di una inequivoca volontà di abbandono.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, già espresso in un caso analogo, a conferma che l’assenza di breve durata non è idonea a fondare la revoca. Il ricorso viene quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato.
Le spese di lite sono compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso. Il Collegio liquida inoltre il compenso al difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, secondo i valori minimi e con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, per un totale di euro 2.523,50, oltre spese generali e accessori di legge.
Nota della Redazione
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