Conto giudiziale dell’agente contabile e discarico per la gestione dei servizi museali (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 272 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile che riscuota, per conto dell’Ente, i diritti di prenotazione e prevendita dei biglietti di ingresso a un servizio museale è tenuto a riversare le somme e a rendicontarne l’impiego anche quando la gestione riguardi un servizio affidato in concessione a un terzo. Il conto reso per tale attività non è inammissibile per difetto del presupposto del maneggio di denaro pubblico, poiché la quota del prezzo corrispondente ai diritti di prenotazione e prevendita, pur costituendo il corrispettivo del gestore, è riscossa e versata nelle casse comunali al pari della gestione in fascia diurna. Il versamento degli introiti secondo un sistema di acconto e saldo, pattuito tra le parti in ragione della peculiarità della bigliettazione, supera il rilievo sulla tempestività del riversamento, fermo restando l’obbligo di adeguare in futuro le clausole contrattuali alle previsioni del regolamento di contabilità dell’Ente. Verificata l’ottemperanza alle prescrizioni impartite e l’assenza di irregolarità contabili rilevanti, il giudice pronuncia il discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

Il Comune di Padova affidava a una società il servizio di prenotazione, prevendita e vendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici, nominandola agente contabile per l’esercizio 2020. Il servizio di apertura serale della Cappella era oggetto di una concessione separata a una cooperativa sociale; la società stipulava con quest’ultima un accordo per la gestione della bigliettazione serale.

Con sentenza-ordinanza n. 124/2024 la Sezione dichiarava irregolare il conto originario e ne ordinava la ricompilazione per assicurare la separata rendicontazione dei diritti di prenotazione serale. Depositati i conti ricompilati, il magistrato istruttore ne rilevava l’irregolarità per profili di compilazione e di tempistiche dei versamenti e l’inammissibilità di quello relativo alla fascia serale, per difetto del presupposto del maneggio di denaro pubblico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che l’esame giurisdizionale sul conto dell’agente contabile non può prescindere dall’esame dei rapporti con l’Ente, essendo volto a verificare il corretto adempimento degli obblighi del contabile. Nel caso concreto risultano imprescindibili i rapporti trilaterali tra società, cooperativa e Comune, già esaminati nella sentenza-ordinanza e da riesaminare alla luce dei nuovi elementi istruttori.

Dall’esame dei rapporti emerge che i diritti di prenotazione e prevendita spettano alla società in qualità di gestore del sistema, anche per la fascia serale, e sono riscossi e versati al Comune per consentirne le attività di verifica e controllo degli ingressi. L’accordo con la cooperativa prevede che la società agisca in nome e per conto del Comune e trattenga dagli incassi i diritti di prevendita per versarli all’Ente. La società emette una fattura mensile unica che comprende anche i compensi per le prenotazioni serali.

Ne consegue che, sebbene il rapporto tra Comune e cooperativa sia un contratto di concessione di servizi con assunzione del rischio operativo da parte del concessionario, la quota del prezzo corrispondente ai diritti di prenotazione e prevendita, pur costituendo il corrispettivo di competenza della società, è riscossa da quest’ultima e versata nelle casse comunali come per la fascia diurna. L’attività di riscossione è sottoposta a rigorosa rendicontazione e all’obbligo di tenuta dei report contabili richiesti per la qualificazione della ditta quale agente contabile. Ne deriva la regolarità della gestione anche per la fascia serale.

Quanto ai ritardi nei versamenti, la stessa relazione di irregolarità dà atto che la società ha riversato le entrate mediante un meccanismo di acconto e saldo disciplinato nel capitolato di gara. Il sistema di versamento “previa rendicontazione” e “a scadenze concordate” è oggetto di specifica pattuizione e trova giustificazione nella peculiarità della bigliettazione, che accetta prenotazioni anche in assenza di pagamento, rendendo necessario il versamento dell’incasso effettivo, successivo all’ingresso. La censura sull’omessa vigilanza dell’Ente è superata, ferma restando la necessità di coordinare in futuro le clausole contrattuali con il regolamento di contabilità dell’Ente.

Infine, i rilievi formali sono superati: la giacenza di cassa è indicata nella sezione “note”; le riscossioni di diversa tipologia sono annotate separatamente; nella sezione “estremi riscossione” è richiamato il rendiconto mensile degli incassi, che consente la verifica. Accertata l’ottemperanza alle prescrizioni della sentenza-ordinanza, la Sezione approva il conto giudiziale ricompilato e pronuncia il discarico dell’agente contabile, demandando agli organi comunali ogni iniziativa utile ad adeguare le clausole contrattuali alle previsioni sul tempestivo riversamento delle entrate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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