Discarico dell’agente contabile per la gestione dei biglietti museali (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 270 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’esame giurisdizionale della Corte non può prescindere dalla verifica dei rapporti contrattuali e concessori intercorrenti tra l’agente contabile e l’Ente, essendo finalizzato ad accertare il corretto adempimento degli obblighi del contabile. La quota del prezzo dei biglietti corrispondente ai diritti di prenotazione e prevendita, pur costituendo il corrispettivo di competenza dell’agente, è riscossa dalla società e versata nelle casse comunali al pari della gestione diurna, sicché il relativo maneggio integra denaro pubblico e giustifica la qualifica di agente contabile anche per la fascia serale. Il sistema di riversamento previa rendicontazione e a scadenze concordate, disciplinato dal capitolato, supera la censura sui ritardi, restando ferma la necessità di coordinare per il futuro le previsioni contrattuali con il regolamento di contabilità dell’Ente.
Il Fatto
La Sezione è investita del giudizio di conto relativo al conto giudiziale reso da una società concessionaria dei servizi di prenotazione, prevendita e vendita degli ingressi a un complesso museale civico per l’esercizio 2019. Il Magistrato istruttore aveva iscritto a ruolo il conto rilevando plurimi profili di irregolarità, tra cui la mancata corrispondenza tra riscossioni e versamenti, l’omessa indicazione degli estremi di riscossione e il mancato versamento di parte delle somme.
Con precedente sentenza-ordinanza n. 122/2024 la Sezione aveva dichiarato irregolare il conto e ordinato la ricompilazione, con separata rendicontazione della gestione relativa alla fascia serale. Depositato il conto ricompilato, il Magistrato istruttore ha ritenuto irregolare il conto della gestione diurna e inammissibile quello della gestione serale, per difetto del presupposto del maneggio di denaro pubblico. Il Pubblico Ministero ha invece concluso per la regolarità della gestione e per il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che l’esame del conto non può prescindere dall’analisi dei rapporti tra la società, il Comune e la cooperativa affidataria della concessione per l’apertura serale. Il contratto di appalto imponeva all’appaltatore il trasferimento mensile di tutti gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti, insieme alla rendicontazione e alla prova dei versamenti, e all’Ente di erogare un importo per ogni biglietto emesso.
Il contratto di concessione biennale aveva affidato alla cooperativa l’apertura serale, prevedendo che i diritti di prenotazione e prevendita spettassero al gestore del sistema per 1,03 euro per ogni biglietto emesso. L’accordo tra la società e la cooperativa stabiliva che la prima agisse in nome e per conto del Comune e che trattenesse dagli incassi i diritti di prevendita per versarli direttamente all’Ente.
Da tale intreccio contrattuale il Collegio desume che la quota del prezzo dei biglietti corrispondente ai diritti di prenotazione e prevendita, pur essendo corrispettivo di competenza della società, è riscossa dalla stessa e versata nelle casse comunali, al pari di quanto avviene per la gestione diurna. L’attività di riscossione è sottoposta a rigorosa rendicontazione, con report contabili e verifica delle matrici dei biglietti emessi, onde consentire all’Ente il controllo sul contingentamento degli ingressi.
Quanto ai presunti ritardi nei versamenti, il Collegio rileva che il meccanismo di acconto e saldo è disciplinato dal capitolato, che prevede il versamento previa rendicontazione e a scadenze concordate. Tale sistema si giustifica per la peculiarità della bigliettazione, che accetta prenotazioni anche in assenza di pagamento e richiede il versamento dell’incasso effettivo, successivo all’ingresso. La censura sull’omessa vigilanza dell’Ente è dunque superata, ferma restando la necessità di rivedere le clausole contrattuali per coordinarle con l’art. 32, comma 4, del regolamento di contabilità.
Infine, i rilievi di carattere formale risultano superati: la gestione non ha avuto soluzioni di continuità, i riferimenti al rendiconto mensile degli incassi consentono la verifica delle annotazioni, la giacenza di cassa è stata indicata nella sezione note e le riscossioni per tipologia di entrata sono state separate. Il Collegio approva pertanto il conto ricompilato e pronuncia il discarico dell’agente contabile, demandando agli organi comunali l’adozione delle iniziative utili ad adeguare le disposizioni contrattuali alle previsioni regolamentari.
Nota della Redazione
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