Responsabilità del sindaco per omessi controlli sul reddito di cittadinanza (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 11 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sindaco che, in forza di apposita designazione, sia stato individuato quale unico Coordinatore e Responsabile per i controlli anagrafici sul reddito di cittadinanza risponde a titolo di responsabilità amministrativa per l’omessa verifica del requisito di residenza previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 4/2019. L’obbligo di controllo e di comunicazione all’INPS entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, previsto dagli artt. 5 e 6 d.l. n. 4/2019 e dall’Accordo Stato-Città del 4/7/2019, ha specificità funzionale autonoma rispetto alla ordinaria gestione dei servizi demografici, sicché l’esternalizzazione di questi ultimi non esclude la responsabilità dell’unico operatore abilitato alla piattaforma. Il danno coincide con le somme indebitamente erogate, ma è esclusa la quota relativa alle prime mensilità, non causalmente riconducibili all’omissione, e il potere riduttivo opera in ragione del contesto organizzativo di estrema carenza di organico.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il convenuto, nella sua qualità di sindaco e responsabile dell’area amministrativo-contabile di un piccolo Comune, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’INPS della somma di euro 35.583,46. La notizia di danno era derivata da un articolo di stampa relativo a un’indagine penale da cui erano emerse false dichiarazioni per l’ottenimento fraudolento del reddito di cittadinanza.

L’attività istruttoria delegata alla Guardia di Finanza aveva accertato che sette cittadini stranieri residenti nel Comune avevano presentato richiesta del beneficio senza possedere il requisito anagrafico dei dieci anni di residenza in Italia, di cui agli ultimi due continuativi. I controlli erano affidati al convenuto quale designato Coordinatore e Responsabile per i controlli anagrafici. La Procura ha contestato l’omessa verifica e la mancata comunicazione degli esiti all’INPS, con conseguente erogazione indebita del sussidio fino alla segnalazione della Guardia di Finanza.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto le eccezioni preliminari. Il difetto di giurisdizione è infondato: la giurisprudenza richiamata dal convenuto esclude il rapporto di servizio del percettore, ma non riguarda la sua posizione di incaricato di pubblico ufficio, tenuto alla tutela delle risorse nella qualità di sindaco e di responsabile della funzione amministrativa ex art. 53, l. n. 388/2000. Parimenti respinte sono le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di carenza di interesse ad agire, poiché l’eventuale recupero dell’indebito ex art. 2033 c.c. non rimuove il detrimento già consumato, trattandosi di spesa illegittima e non di minore entrata.

Nel merito, la Corte ha ricostruito l’assetto regolatorio dell’Accordo Stato-Città ed autonomie locali del 4/7/2019 e delle circolari ministeriali. Al convenuto spettavano, per espressa designazione, le funzioni di coordinamento e di verifica del requisito di residenza, con obbligo di rendere disponibili gli esiti entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, essendo l’unico abilitato all’accesso alla piattaforma condivisa con l’Istituto.

La tesi difensiva dell’esternalizzazione dei servizi demografici non è stata accolta. La Sezione ha qualificato la gestione dei controlli come attività a specificità funzionale, complementare all’intervento statale e distinta dalla ordinaria gestione anagrafica. L’affidamento a una società esterna, peraltro relativo a compiti diversi, non incide sull’esclusività della designazione in capo al convenuto.

La Corte ha escluso che rilevi la dedotta contrarietà del requisito decennale alla direttiva 2003/109/CE, poiché i cittadini stranieri interessati risiedevano in Italia da meno di cinque anni o erano irreperibili nel biennio. Esclusa è anche l’applicabilità dello scudo erariale ex art. 21, d.l. n. 76/2020, poiché l’oggetto della contestazione è l’omissione dei controlli e non l’esternalizzazione. La condotta è stata qualificata gravemente colposa.

Quanto alla commisurazione, la Sezione ha sottratto dall’importo le prime mensilità percepite dagli aventi non diritto, pari a euro 6.667,42, non causalmente riconducibili all’omissione, essendo il convenuto impossibilitato a impedirne l’erogazione. L’esborso causalmente riferibile è stato pertanto determinato in euro 31.916,04. In ragione delle circostanze di contesto — l’organico estremamente ridotto e l’assunzione volontaria di funzioni amministrative — il collegio ha esercitato il potere riduttivo, liquidando il danno in euro 5.000,00 comprensivi di rivalutazione, con interessi legali dalla pubblicazione e tenendo conto in fase esecutiva delle somme recuperate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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