Parere sfavorevole per carenza di motivazione sulla scelta in house (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 190 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria indiretta è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il parere è sfavorevole quando l’amministrazione non assolve l’onere di motivazione analitica imposto dall’art. 5, comma 1, del medesimo decreto. Tale motivazione deve dare conto della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta, nonché del confronto tra gestione diretta ed esternalizzazione del servizio. La carenza di un quadro economico comparativo è vizio assorbente degli ulteriori profili critici.

Il Fatto

Un comune socio di una società a capitale interamente pubblico, gestore del servizio idrico integrato, ha sottoposto al controllo preventivo della Sezione regionale la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società operante nel settore dei rifiuti urbani. L’operazione, promossa dalla capogruppo, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti in più zone omogenee dell’area metropolitana milanese, mediante acquisto di quote da altra società pubblica.

Alla deliberazione erano allegati molteplici documenti, tra cui un piano industriale, relazioni di stima del valore economico e un parere di congruità finanziaria. Analoga richiesta è pervenuta da numerosi altri comuni per la medesima operazione societaria, trattata congiuntamente in camera di consiglio. La questione attiene alla sufficienza della motivazione dell’atto rispetto ai parametri legalmente previsti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione dell’attività come controllo preventivo di peculiare natura, di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti, avente ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione e indirizzato alla sua motivazione. Richiama in proposito l’orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo e la propria consolidata giurisprudenza.

Il collegio rileva che l’operazione consiste nell’acquisizione di partecipazioni funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta. L’acquisto della quota non prevede il contestuale affidamento del servizio, ma il piano industriale prospetta un’espansione decennale, con un incremento progressivo degli abitanti serviti e l’affidamento del servizio a partire dal 2026. La quota della capogruppo è prevista in crescita per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento non allegato.

Pur non esaminando la coerenza dell’operazione con lo statuto della capogruppo, la sussistenza del controllo analogo a cascata e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del decreto legislativo n. 175 del 2016, la Sezione fonda la propria decisione sulle carenze motivazionali relative alla convenienza economica e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata.

Richiamando la propria deliberazione n. 2/2024/PASP, il collegio afferma che l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo del modello in house rispetto all’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato. Nel provvedimento in esame difetta un quadro economico di confronto rispetto all’esternalizzazione, nonché una valutazione comparativa dei costi della gestione in house rispetto ai costi attuali o a quelli stimati di un progetto da porre a base di gara.

Il principio è confermato dalla deliberazione n. 130/2025/PASP, che ha ritenuto assorbenti analoghe carenze. Sebbene l’affidamento non sia contestuale all’acquisizione, questa è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house, con previsione dell’affidamento del servizio già dal 2026. Neppure nel punto dedicato alle ragioni della scelta né negli allegati si rinvengono elementi di valutazione della convenienza economica. La Sezione esprime pertanto parere sfavorevole, disponendo la trasmissione al sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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