Sopravvenuta carenza di interesse per pagamento della sanzione non impugnata (TAR Lombardia n. 1387 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, per effetto del consolidamento degli effetti del provvedimento sanzionatorio non impugnato e del pagamento della sanzione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria prescinde dall’esame del merito dei motivi, poiché l’utilità concreta della pronuncia è ormai irrealizzabile sul piano sostanziale. La circostanza che gli atti impugnati siano atti presupposti del provvedimento divenuto definitivo non ne consente l’autonoma caducazione, essendosi gli effetti dell’intera sequenza procedimentale definitivamente stabilizzati.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti per asserite strategie di programmazione non diligenti nel servizio di dispacciamento dell’energia elettrica. Il procedimento traeva origine da verifiche avviate dall’Autorità su potenziali abusi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, ai sensi del Regolamento (UE) 1227/2011 – REMIT. A seguito di una precedente deliberazione prescrittiva, la ricorrente aveva corrisposto le somme richieste; successivamente l’Autorità le ha comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche la nota recante le risultanze istruttorie del procedimento, per mezzo della quale è stata comunicata l’irrogazione della sanzione. Con memoria depositata nel 2025, la difesa attorea ha dichiarato di aver pagato la sanzione tramite modello F23 e di non aver impugnato la deliberazione che l’aveva irrogata, dichiarando di non avere più interesse alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la deliberazione sanzionatoria del 20 luglio 2021 non è stata impugnata dalla destinataria, la quale ha provveduto al pagamento dell’importo tramite modello F23. Da ciò il Tribunale ha fatto discendere il definitivo consolidamento degli effetti del provvedimento sanzionatorio.
Su tale presupposto si fonda la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Una decisione nel merito degli atti impugnati — la determinazione di avvio del procedimento e la nota recante le risultanze istruttorie — non potrebbe arrecare alcuna utilità concreta alla ricorrente, poiché gli effetti della sequenza procedimentale si sono ormai esauriti in via definitiva.
Il Collegio ha quindi ritenuto non più attuale l’interesse a una pronuncia di annullamento degli atti presupposti, che resterebbero privi di autonoma attitudine lesiva una volta divenuto incontestabile il provvedimento finale. La causa è stata trattenuta in decisione senza esame dei motivi di merito, che restano assorbiti dalla declaratoria processuale.
Quanto alle spese, il Tribunale ha dato atto dell’accordo intervenuto tra i difensori delle parti costituite e ha disposto la compensazione.
Nota della Redazione
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