Il danno all’immagine della P.A. prescinde dal clamor fori e dal reato consumato, ma va provato come danno-conseguenza (Corte dei Conti Sez. I App. n. 200 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione non è in re ipsa, ma va allegato e provato da chi ne domanda il ristoro, anche mediante presunzioni semplici, quale danno-conseguenza della lesione del prestigio e della credibilità dell’ente. Il clamor fori non ne è elemento costitutivo, potendo incidere solo sulla quantificazione come circostanza aggravante. L’azione per danno all’immagine è proponibile anche per i reati non consumati, ivi inclusa la tentata concussione, in quanto fattispecie autonoma che lede il medesimo bene giuridico del reato consumato. La sentenza irrevocabile di condanna penale, resa anche all’esito di giudizio abbreviato, ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile quanto alla sussistenza del fatto e alla sua illiceità. La notifica a mezzo p.e.c. effettuata depositando la ricevuta di avvenuta consegna in formato pdf, anziché nei formati originari .eml o .msg, è nulla ma sanabile per il raggiungimento dello scopo.
Il Fatto
La Procura regionale per la Toscana convenne in giudizio due militari dell’Arma dei carabinieri, in servizio presso i Nas di Firenze, per il danno all’immagine cagionato all’Amministrazione di appartenenza. La notizia dell’arresto in flagranza dei due, avvenuto il 30 aprile 2020, era emersa da un resoconto di stampa locale. Gli stessi erano stati condannati con sentenza irrevocabile per il reato di tentata concussione ai danni di una professionista, estorsa con la minaccia di sanzioni e chiusura dell’attività.
La Corte regionale accolse parzialmente la domanda, condannando i due militari in solido al pagamento di € 32.000,00, oltre interessi e spese. Avverso tale decisione proposero appello principale uno dei condannati e appello incidentale l’altro, deducendo l’insussistenza del danno per difetto del clamor fori, l’errata quantificazione e la violazione delle norme sulla privacy per il mancato oscuramento dei dati personali.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale, proposta dalla Procura generale per il mancato deposito della “busta di trasporto” e per la produzione della ricevuta di notifica in formato pdf, anziché nei formati originari .eml o .msg. Il giudice ha precisato che la violazione delle forme digitali non determina l’inesistenza della notifica ma una nullità sanabile per il raggiungimento dello scopo, desumibile dalla costituzione in giudizio dell’Ufficio requirente, che ha esercitato il diritto di difesa sulle censure proposte.
Nel merito, il Collegio ha ripercorso l’evoluzione del danno all’immagine, dalla elaborazione pretoria alla tipizzazione legislativa, fino alla recente interpretazione estensiva delle Sezioni riunite che ne ha ammesso l’azionabilità per tutti i delitti da cui derivi un vulnus all’immagine dei soggetti di cui all’art. 51, co. 7 c.g.c. Ha quindi affermato che il tentativo, quale titolo autonomo di reato, lede il medesimo bene giuridico del delitto consumato e ben può fondare l’azione risarcitoria. In ogni caso, la fattispecie in esame rientrava già nel catalogo originario, essendo la concussione un delitto contro la pubblica amministrazione.
Quanto alla prova, la Corte ha ribadito che il danno non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato ma con le conseguenze della stessa, che la Procura deve allegare e provare. L’esistenza del danno è stata desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, alla luce della gravità della condotta, del ruolo rivestito dai militari e dell’ampia diffusione mediatica dell’evento, valutata non come elemento costitutivo ma come circostanza aggravante ai fini della quantificazione.
La somma liquidata in primo grado, pari al doppio dell’importo concordato con la vittima, è stata ritenuta adeguata e non sindacabile, in quanto frutto di una valutazione equitativa basata su indicatori oggettivi, soggettivi e sociali. Nessuna decurtazione è ammessa per le elargizioni liberali effettuate a enti benefici diversi dall’Amministrazione danneggiata, né per l’atteggiamento collaborativo, trattandosi di elementi ininfluenti in presenza di una condotta dolosa.
Infine, la Corte ha escluso la ricorrenza dei “motivi legittimi” per disporre l’oscuramento dei dati personali, richiesto dall’appellante. L’istanza, meramente riproduttiva dei principi astratti delle Linee guida del Garante, non allegava alcuna circostanza concreta idonea a giustificare la deroga al principio di pubblicità delle sentenze. Il pregiudizio, ha precisato il giudice, deve essere provato e non presunto, e la diffusione integrale della decisione risponde a esigenze di controllo sulla trasparenza e imparzialità dell’azione giudiziaria.
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Nota della Redazione
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