Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 23 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito dei conti giudiziali nel termine perentorio assegnato dal giudice designato determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La definizione del procedimento avviene con sentenza, in applicazione dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, perché tale forma è la più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. All’esito del giudizio non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale segnalava alla Procura regionale, con due note, il mancato deposito da parte degli agenti contabili di un Comune dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari dal 2018 al 2021, con riferimento alle gestioni dei proventi dell’ufficio tecnico. Gli approfondimenti istruttori confermavano che i conti non erano stati presentati all’amministrazione né depositati presso la Segreteria.

La Procura regionale promuoveva quindi il giudizio di resa del conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Il giudice designato, con decreto, assegnava all’agente contabile il termine perentorio per la presentazione dei conti all’amministrazione e al Comune il termine per il deposito in Segreteria dei conti corredati delle parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno. Il Comune provvedeva al deposito tramite l’applicazione SiReCo, e la Procura chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene alle conseguenze del sopravvenuto adempimento nel giudizio di resa del conto. Il giudice monocratico rileva che i conti sono stati depositati nei termini assegnati e da ciò fa discendere la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

La Corte si sofferma poi sulla forma del provvedimento di definizione. Il giudice ritiene che essa debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, in ogni caso, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. La scelta è quindi sostenuta da un duplice argomento: la previsione specifica e il principio di strumentalità delle forme.

Quanto alle spese, il giudice esclude che vi sia luogo a pronuncia, in coerenza con l’esito del giudizio e con la natura della vicenda.

Il dispositivo dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. La decisione conferma l’assetto per cui, una volta realizzato l’adempimento cui tende il procedimento di resa del conto, l’interesse alla pronuncia viene meno e il giudizio si chiude con sentenza dichiarativa dell’estinzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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