Qualifica di agente contabile e gestione associata delle sanzioni stradali (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 122 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di agente contabile si correla al maneggio e alla custodia di denaro e valori di pertinenza dell’erario pubblico, ai sensi dell’art. 74, comma 1, R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. La nozione di maneggio ricomprende non solo chi svolge attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche chi abbia la disponibilità del denaro pubblico e sia fornito del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio. Nel giudizio di conto, sussiste l’obbligo di resa del conto in capo al dipendente di un Comune che, in forza di convenzione per la gestione associata delle funzioni di polizia locale e di apposita nomina, disponga del denaro-credito pubblico derivante dalla riscossione sanzionatoria e sia obbligato al riversamento periodico dei proventi all’ente titolare. La circostanza che la riscossione avvenga con modalità telematiche non esclude la qualificazione. Accertata la regolarità del conto e l’insussistenza di irregolarità addebitabili, segue l’approvazione con discarico dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso da un’agente contabile esterno della riscossione dei proventi per multe e sanzioni per violazioni al codice della strada di un Comune, per l’esercizio 2018. Il conto era stato redatto sulla base di una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale stipulata tra due enti. Il procedimento sanzionatorio era stato delegato al Comune gestore, con ripartizione trimestrale dei proventi all’ente nel cui territorio era accertata la violazione, detratte le spese di procedura.
Con la relazione di irregolarità il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo, dubitando del ruolo di agente contabile del Comune gestore, rilevando versamenti al netto delle somme trattenute per spese di gestione e la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c.. L’agente eccepiva l’inammissibilità del conto per difetto della qualifica e, in subordine, l’improcedibilità per assenza della relazione; nel merito, chiedeva il discarico per avere operato in buona fede e senza ammanco.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione sulla sussistenza della qualifica di agente contabile. Richiamati l’art. 74, comma 1, R.D. n. 2440/1923 e l’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, il Collegio osserva che la nozione di maneggio di denaro pubblico comprende anche chi abbia la disponibilità del denaro e il potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio, secondo la giurisprudenza richiamata (Sez. giur. Calabria n. 176/2022; Sez. I centr. app. n. 324/2008).
Nel caso concreto, l’istruttoria dimostra che l’agente era obbligato all’esatta contabilizzazione delle somme riscosse e delle spese sostenute per la gestione dei verbali, nonché al versamento delle spettanze nelle casse comunali. L’ente gestore l’aveva nominata agente contabile con apposita determinazione dirigenziale, proprio perché il procedimento di gestione delle violazioni comportava la gestione contabile degli introiti e delle relative spese poste a carico degli enti convenzionati.
Il Collegio respinge la tesi difensiva della mera gestione del procedimento nelle fasi di registrazione, notifica, ricorso e accesso agli atti. L’attività svolta è complessa e comprende la ripartizione dei proventi, la contabilizzazione delle spese di procedura e il riversamento periodico all’ente, rendendo necessaria l’individuazione di un agente contabile fornito di potere di disposizione sul denaro-credito pubblico. Tale conclusione discende dalla convenzione, dal provvedimento di nomina e dalle concrete modalità operative, documentate dalle dichiarazioni rese, dal giornale dei mandati e dai file di elenco dei verbali.
La Sezione precisa che le modalità telematiche di pagamento non escludono la qualifica: anche in tal caso si realizza il maneggio, per conto dell’ente convenzionato, del denaro pubblico e l’obbligo di riversamento. L’espressione maneggio di denaro va intesa in senso ampio, comprendendo tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione sia effettuata da altri soggetti o con modalità diverse dal contante (Sez. Calabria n. 261/2024).
Superato il profilo sulla qualifica, cade anche l’ulteriore rilievo sul parziale versamento: l’importo trattenuto corrisponde, come certificato dall’organo di controllo interno, alle spese di gestione correttamente poste a carico dell’ente convenzionato ai sensi della convenzione. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., il documento depositato in data 12 luglio 2023 è redatto nel rispetto dei criteri fissati dalla precedente ordinanza della Sezione.
Non sussistendo irregolarità addebitabili all’agente e risultando il conto regolare, il Collegio lo approva con discarico, demandando agli organi responsabili dell’ente il futuro puntuale adempimento degli obblighi di presentazione del conto. In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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