Controllo contabile dei rendiconti comunali e monitoraggio dei fondi PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 9 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sui rendiconti degli enti locali, svolto ai sensi dell’art. 1, cc. 166 e ss., legge n. 266/2005, è volto a verificare la corretta applicazione delle regole contabili di armonizzazione e non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti, valutabile solo nelle sedi competenti. Le irregolarità contabili, anche non gravi, e i sintomi di precarietà possono essere segnalati all’ente e agli enti vigilanti per stimolare misure correttive. L’ente è tenuto ad assicurare l’allineamento dei dati contabili tra relazione dell’organo di revisione, questionario e stato patrimoniale, e a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Per gli interventi finanziati con fondi del PNRR, l’inosservanza dei cronoprogrammi determina la perdita del finanziamento, con l’obbligo di attivare vincoli sulla cassa per le somme erogate a titolo di anticipo.
Il Fatto
Il Comune di Garniga Terme è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione al rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024. L’ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale né il bilancio consolidato.
Il rendiconto 2024 è stato approvato con deliberazione consiliare del 29 aprile 2025, mentre il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato il 23 dicembre 2024. Il revisore ha trasmesso il questionario sul rendiconto, evidenziando specifiche criticità che hanno determinato l’attivazione delle procedure di controllo ai sensi della delibera n. 75/2025/INPR della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione di controllo ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione, nonché lo Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le competenze attribuite alle Province autonome in materia di finanza locale. La Corte costituzionale ha qualificato il bilancio come bene pubblico e ha sottolineato l’inderogabile principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, funzionale al coordinamento della finanza pubblica.
Dall’esame dei dati del rendiconto risultano un risultato di amministrazione di 508.994,46 euro, con una parte disponibile di 435.180,95 euro e un fondo di cassa finale di 914.598,01 euro. Non emergono violazioni degli equilibri di bilancio, risultando positivi sia l’equilibrio di parte corrente sia quello complessivo. La capacità di riscossione è pari al 37,06%, con residui attivi finali per 2.732.810,06 euro.
In fase istruttoria sono stati richiesti approfondimenti su specifici profili: misure consequenziali adottate, criticità contabili rilevate, disallineamento dei dati di indebitamento, progetti finanziati con fondi PNRR e adempimenti di trasparenza. L’ente ha fornito riscontri sufficienti a chiarire le criticità rilevate, con nota acquisita il 12 dicembre 2025.
Con riferimento ai progetti PNRR, il monitoraggio ha evidenziato che quattro dei nove interventi risultano conclusi, con accertamenti pari al 73,72% dell’importo finanziato e pagamenti pari al 19,46%. Il Collegio raccomanda di vincolare nell’avanzo di amministrazione le somme accertate e non impegnate e di vincolare nella cassa le somme riscosse e non pagate.
La Sezione conclude il procedimento di controllo, non emergendo allo stato degli atti gravi irregolarità. Invita l’ente ad assicurare l’allineamento dei dati contabili sul debito complessivo e il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione, oltre a raccomandare il rispetto dei cronoprogrammi PNRR per evitare la decadenza dai finanziamenti.
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Nota della Redazione
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