Controllo spese elettorali, rendiconti regolari per le liste del Comune di Rende (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 201 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controllo sulle spese elettorali dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 e dell’art. 12 della legge n. 515/1993, l’obbligo di rendicontazione grava su tutti i soggetti che abbiano partecipato alla competizione elettorale, anche se privi di spese o di finanziamenti, o se le spese siano state sostenute per loro conto dai singoli candidati. Il controllo è limitato alla conformità alla legge delle spese e alla regolarità della documentazione prodotta, secondo un criterio di inerenza e congruità, anche temporale, della spesa rispetto alla finalità elettorale. Restano estranee al sindacato le risorse proprie dei partiti e le spese dei singoli candidati, devolute al Collegio regionale di garanzia elettorale.
Il Fatto
Tra i Comuni chiamati alle elezioni amministrative del 2025 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti rientra il Comune di Rende. Le operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale si sono svolte il 25 e 26 maggio 2025. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, con delibera n. 86 del 15.07.2025, ha chiesto al Sindaco le informazioni necessarie: numero degli iscritti, data di convocazione dei comizi, elenco delle liste e dei candidati, data di insediamento del nuovo Consiglio. Il Sindaco ha dato riscontro con nota del 18 luglio 2025.
Sono pervenuti al controllo 18 rendiconti. Tutti i soggetti obbligati hanno trasmesso la documentazione. Molte liste hanno depositato dichiarazione di non aver sostenuto spese né ottenuto finanziamenti; tre liste hanno rendicontato spese effettive. È inoltre pervenuto il rendiconto di un candidato alla carica di Sindaco.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto l’ambito del proprio sindacato. Il controllo ha ad oggetto esclusivamente le spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati; il controllo sulle spese dei singoli candidati spetta al Collegio regionale di garanzia elettorale, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge n. 515/1993. Il rendiconto inviato da un candidato a Sindaco è quindi trasmesso per competenza al CO.RE.GE presso la Corte d’Appello di Catanzaro, con il quale il Collegio dichiara di non doversi pronunciare.
Quanto all’obbligo di rendicontazione, l’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, impone ai rappresentanti delle formazioni politiche di presentare alla Corte dei conti il consuntivo delle spese e delle fonti di finanziamento. L’obbligo è collegato alla presentazione della lista e alla partecipazione al turno elettorale. Ne sono destinatarie anche le formazioni che non hanno sostenuto spese e le liste i cui costi siano stati assunti direttamente dai candidati per conto della lista.
Il perimetro del controllo è fissato dall’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96/2012: la verifica attiene alla conformità alla legge delle spese e alla regolarità della documentazione. La conformità va intesa come sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità, anche sotto il profilo temporale.
Sul versante delle entrate, la Corte richiama Cass. n. 1352 del 18 febbraio 1999: la nozione di finanziamento è assunta in senso economico, quale erogazione di terzi, con la conseguenza che il controllo non si estende alle risorse proprie provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Su questa base il Collegio esclude dal sindacato le somme iscritte come disponibilità proprie o risorse proprie nelle rendicontazioni delle liste che hanno sostenuto spese.
All’esito delle verifiche, i rendiconti risultano regolari: rispettati i limiti di spesa, rendicontati costi conformi alle tipologie ammesse, spese dimostrate con idonea documentazione e fonti di finanziamento indicate. Il Collegio accerta la conformità a legge e la regolarità della documentazione e dispone la trasmissione della deliberazione al Sindaco del Comune di Rende per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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