Incompatibile la pensione privilegiata per chi già gode di pensione in cumulo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 157 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che abbia conseguito un trattamento pensionistico mediante l’esercizio della facoltà di cumulo contributivo non può ottenere, a valere sui medesimi contributi già valorizzati, anche la pensione privilegiata. L’art. 1, comma 239, della l. n. 228/2012 configura il cumulo come facoltà che consente la liquidazione di un’unica pensione con i soli periodi assicurativi non coincidenti, mentre il successivo comma 240 introduce una disciplina eccezionale, limitata ai trattamenti di inabilità assoluta ex art. 2 della l. n. 222/1984, insuscettibile di interpretazione analogica. Trova pertanto applicazione il divieto di doppia valutazione dei periodi lavorativi, espresso dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente carattere di definitività della pensione liquidata in cumulo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per due infermità, con esclusione di una terza. L’INPS gli aveva liquidato una pensione in cumulo contributivo (IOCUM). Successivamente l’interessato presentava domanda di pensione privilegiata per le infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio, chiedendo l’ascrivibilità alla Tabella A, categoria 8^, in luogo della Tabella B, annualità 2, attribuita in sede medico-legale.
Non avendo l’Istituto provveduto alla liquidazione richiesta, il ricorrente adiva la Corte dei conti per far accertare il proprio diritto al trattamento di privilegio, con arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS si costituiva eccependo, tra l’altro, il difetto del requisito sanitario e la circostanza assorbente del godimento di un trattamento in cumulo.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge il ricorso muovendo da una premessa processuale: pur risultando contestata la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, la decisione si fonda su un argomento logicamente assorbente, ossia l’incompatibilità tra trattamento pensionistico in cumulo e trattamenti pensionistici di privilegio.
Il giudice ricostruisce la disciplina richiamando l’art. 1, commi 239 e 240, della l. n. 228/2012. Il comma 239 riconosce ai soggetti iscritti a più forme assicurative la facoltà di cumulare i soli periodi non coincidenti per il conseguimento di un’unica pensione, facendo salve la ricongiunzione e la totalizzazione. Il comma 240, riferito esclusivamente ai trattamenti di inabilità assoluta ex art. 2 della l. n. 222/1984, ne prevede la liquidazione tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile.
Da qui la conclusione che la seconda disposizione ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica, come affermato da un precedente della Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo. Nel caso del cumulo, infatti, la valorizzazione integrale dei contributi è già avvenuta ai fini del diritto e del calcolo della pensione.
La Corte richiama quindi il principio di unica valutazione del periodo lavorativo, posto dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, e ne deduce la definitività della pensione liquidata in cumulo. Una volta conseguita, essa non consente di far rivivere i contributi già utilizzati per liquidare altro trattamento, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Il godimento di una pensione privilegiata preclude specularmente l’accesso al cumulo, e il cumulo già perfezionato preclude il riconoscimento di ulteriori trattamenti sui medesimi contributi.
Il precedente della stessa Sezione invocato dal ricorrente è dichiarato non pertinente, non vertendo sul tema del cumulo. Essendo incontestato il godimento del trattamento IOCUM, il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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