Buoni lavoro e responsabilità contabile del consegnatario: rendicontazione e forza maggiore (Corte dei Conti Sez. III App. n. 45 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di buoni lavoro (voucher INPS) acquistati da un ente locale, che ne abbia disposto l’acquisto con proprie determine e ne abbia curato direttamente la gestione e l’utilizzo, assume la qualifica di agente contabile a materia ed è soggetto alla responsabilità contabile in senso stretto disciplinata dal r.d. n. 827/1924 e dall’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. In tale regime la prova del legittimo utilizzo dei beni-valori grava sul contabile, in applicazione del principio di vicinanza della prova, e la mancanza o diminuzione dei buoni non è ammessa a discarico se l’agente non dimostra che essa non è imputabile a propria negligenza o a irregolare tenuta delle scritture. Il discarico può essere conseguito anche mediante documentazione acquisita aliunde, purché idonea a comprovare presa in carico, movimentazione e risultanze finali di ciascun esercizio. La responsabilità contabile è esclusa quando la condotta sia scusata da forza maggiore, ravvisabile in fatti umani caratterizzati da particolare inevitabilità, quali il cumulo di incarichi imposti all’agente da provvedimenti dell’amministrazione, integrando un conflitto di doveri incidente sull’elemento soggettivo.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’acquisto e l’utilizzo di buoni lavoro INPS da parte di un Comune nel triennio 2015-2017, per remunerare prestazioni di lavoro accessorio. La Procura regionale contabile ha contestato al funzionario, responsabile del servizio finanziario e degli affari generali, un danno erariale per mancata rendicontazione e giustificazione dei voucher, quantificato in origine in misura superiore a 210.000 euro. Il giudizio di prime cure si è concluso con una condanna al pagamento di 105.308,40 euro, ridotta del 50% per la pluralità degli incarichi svolti dal convenuto.

Avverso la sentenza ha proposto appello principale il funzionario, dolendosi della quantificazione del danno, della sussistenza delle prestazioni e della qualificazione della condotta. La Procura regionale ha proposto appello incidentale, censurando la riduzione del quantum, incompatibile con il carattere restitutorio della responsabilità contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione riunisce le impugnative e affronta anzitutto l’eccezione di decisione a sorpresa. Il motivo è respinto: la sentenza impugnata ha riconosciuto una responsabilità contabile in senso stretto per non aver dato conto del legittimo utilizzo dei voucher, ma tale qualificazione non è frutto di un iter cognitivo solitario. Già gli atti preliminari della Procura avevano riconosciuto in capo al funzionario la qualifica di agente contabile, correlata alla triplice veste ricoperta nel Comune.

Nel merito, il Collegio conferma la qualificazione: i buoni lavoro equivalgono a titoli di pagamento e credito, al pari dei buoni carburante e dei buoni pasto, e il loro maneggio radica la qualità di contabile a materia, assistita da obblighi di protezione per la conservazione del carico ricevuto. Richiamando il r.d. n. 827/1924 e l’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, la Corte ribadisce che il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ricevuti fino al legale discarico.

Sul piano probatorio, la Corte applica il principio di vicinanza della prova, richiamando Cass. S.U. n. 11748/2019 e Cass. S.U. n. 19027/2021: la prova del corretto utilizzo incombe sul soggetto che ha la disponibilità degli elementi probatori. La responsabilità contabile, osserva il Collegio, non presuppone necessariamente il dolo e nel caso di specie ricorre la colpa grave, non emergendo condotte predatorie ma solo incuria nella conservazione documentale.

Determinante è la documentazione pervenuta al funzionario in forma anonima dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado. I rendiconti e i contratti, recanti il timbro ufficiale del Comune, consentono il riscontro algebrico della spesa per il triennio e documentano presa in carico, movimentazione e risultanze finali. Su tale base il Collegio riduce il quantum restitutorio, sottraendo dall’importo in carico la somma documentata.

Per la restante parte, la Corte riconosce il discarico per forza maggiore: il cumulo di incarichi di segreteria e direzione imposti al funzionario da provvedimenti del Commissario prefettizio e del Comune, senza compensi aggiuntivi, integra un conflitto di doveri caratterizzato da particolare inevitabilità, che esclude la grave negligenza. L’appello principale è accolto, quello incidentale assorbito, con proscioglimento integrale e liquidazione delle spese del doppio grado a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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