Giudizio di conto, irregolarità per conto inidoneo e ammanco rideterminato (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 64 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non espone la gestione nella sua interezza, al punto da rendere necessaria una complessa istruttoria per ricostruirne i fatti, è irregolare ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.. Ai fini della legittimazione passiva nel giudizio di conto non occorre un formale provvedimento di concessione del servizio di riscossione: è sufficiente che il soggetto abbia avuto maneggio di pubblico denaro, secondo l’art. 178 del r.d. n. 827/1924. L’ammanco contestato all’agente contabile va rideterminato alla luce delle difese di parte e della documentazione prodotta, anche quando il deposito integrativo faccia emergere riscossioni superiori a quelle inizialmente rilevate.
Il Fatto
Il Magistrato Istruttore ha rimesso all’esame del Collegio il conto giudiziale reso dal concessionario per la riscossione del Comune, per l’esercizio 2015, pervenuto alla Segreteria nel 2017. La relazione segnalava la necessità di acquisire documenti mai inviati e concludeva per l’impossibilità di procedere alla revisione del conto.
L’agente contabile si è costituito, deducendo difficoltà di reperimento della documentazione per una riorganizzazione societaria e contestando l’addebito iniziale. Acquisite le lacune documentali, il Collegio ha disposto accesso tramite la Guardia di Finanza e, data la mole delle riscossioni, ha rimesso gli atti al Magistrato Istruttore per una relazione integrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione difensiva sulla qualificazione soggettiva. Ai fini della legittimazione passiva nel giudizio di conto non serve un atto formale di concessione: basta il maneggio di denaro pubblico, come conferma l’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che annovera tra gli agenti contabili quanti, con qualsiasi titolo, sono incaricati di riscuotere e versare le entrate o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro.
Sotto il profilo formale, la Corte ha confermato l’inidoneità del conto a rappresentare la gestione. La difesa sosteneva la regolarità del modello; il Collegio ha rilevato che il conto non espone la gestione nella sua interezza, tanto da richiedere due relazioni tecniche di parte per rendere intellegibili alcune voci e una complessa istruttoria per ricostruire i fatti. Il conto è dunque irregolare ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.
Sul piano sostanziale, la memoria dell’agente contabile e la relazione allegata non hanno superato gli addebiti originari. Anzi, il deposito di estratti conto postali non forniti in precedenza ha imposto una nuova verifica delle riscossioni, facendo emergere riscossioni superiori a quelle rilevate, in gran parte imputabili alla compensazione delle commissioni di incasso. La ricostruzione ha rideterminato le riscossioni accertate al netto dei rimborsi, le spettanze trattenute e i riversamenti in tesoreria.
All’esito, l’ammanco originariamente contestato è stato rideterminato in € 19.728,39, oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo, ed è stata dichiarata l’irregolarità del conto. Le spese di giudizio, liquidate come da nota segretariale, seguono la soccombenza e sono addebitate all’agente contabile.
Nota della Redazione
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