Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per pagamento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 73 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del codice della giustizia contabile consente la definizione anticipata del processo mediante l’offerta di pagamento di una somma inferiore al danno contestato. Il giudizio si estingue quando il convenuto provvede al pagamento integrale della somma accettata entro il termine perentorio fissato dal decreto di accoglimento e la documentazione dell’adempimento risulti completa e regolare. La declaratoria di estinzione presuppone la verifica in camera di consiglio della correttezza del pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 130, comma 8, c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio due persone fisiche, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti di una società in nome collettivo, chiedendo la condanna al pagamento di una somma complessiva di poco inferiore a venticinquemila euro in favore di una società finanziaria regionale. Il pregiudizio derivava, secondo la prospettazione attorea, dal mancato rispetto delle condizioni di un finanziamento concesso per complessivi settantacinquemila euro, in parte a valere su fondi regionali erogati in applicazione della legge regionale n. 28/1999.

I convenuti si costituivano e, con il consenso del pubblico ministero contabile, chiedevano l’ammissione al rito abbreviato offrendo il pagamento di una somma pari a circa un terzo del danno contestato.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato innanzitutto l’ammissibilità dell’istanza di definizione anticipata, verificando la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 130 c.g.c. L’accesso al rito è stato consentito in presenza del previo e concorde parere del pubblico ministero contabile.

Con il decreto presidenziale di accoglimento è stato quindi disposto il pagamento della somma offerta, con fissazione di un termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento. La perentorietà del termine costituisce elemento essenziale del meccanismo, perché dal suo rispetto dipende l’effetto estintivo del giudizio.

I convenuti hanno depositato la documentazione comprovante l’effettuazione del pagamento nei termini, comprensiva della copia del bonifico e dell’attestazione dell’ente creditore circa l’avvenuto incasso. La Sezione ha verificato la completezza e la regolarità di tale documentazione in camera di consiglio.

Accertato l’integrale adempimento dell’obbligazione assunta con l’offerta, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di tutti i convenuti, applicando la previsione dell’art. 130, comma 8, c.g.c. La peculiarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite. La Sezione ha inoltre disposto l’annotazione prevista dall’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei dati identificativi delle persone fisiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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