Estinzione del giudizio di conto per omessa notifica all’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 313 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la seconda fase, di natura giurisdizionale e potenzialmente conclusiva con statuizioni condannatorie, esige che l’agente contabile sia posto in condizione di conoscere legalmente la pendenza del processo. La comunicazione prevista dall’art. 147, comma 4, cod. giust. cont. deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, sicché l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza, nonostante i reiterati ordini giudiziali e la scadenza del termine assegnato, impone al collegio di dichiarare l’estinzione del giudizio nei confronti del contabile non correttamente evocato. L’estinzione non preclude l’azione di responsabilità dinanzi alla Procura regionale, ai sensi dell’art. 150, comma 5, cod. giust. cont.

Il Fatto

Il magistrato istruttore ha depositato una relazione di irregolarità riguardante cinque conti giudiziali del Polo Museale del Lazio – Museo di Formia, riferibili a due agenti contabili succedutisi nella gestione tra il 2017 e il 2020.

Nel corso delle udienze il collegio ha rilevato il perfezionamento della notifica nei confronti di un solo agente, mentre per l’altra contabile la notifica è rimasta omessa. L’amministrazione, destinataria di un ordine giudiziale con termine di 90 giorni, non ha provveduto né alla comunicazione né alla notifica. Il giudizio è così giunto alla decisione dopo quattro rinvii.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la struttura del giudizio di conto, costituzionalmente necessario e officioso, articolato in due fasi. Nella prima il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio, secondo l’art. 140, comma 3, cod. giust. cont.; nella seconda, eventuale, la conoscenza della pendenza si ottiene mediante comunicazione o notifica a cura dell’amministrazione.

Il collegio sottolinea che l’art. 147, comma 4, cod. giust. cont. parla letteralmente di comunicazione, ma la giurisprudenza contabile ne impone l’attuazione attraverso le forme della notifica giudiziaria quando la comunicazione amministrativa non produca la conoscenza legale del processo. Tale lettura è imposta dagli art. 24, 111 e 113 Cost. e dall’art. 6, par. 1, CEDU, atteso che la seconda fase può concludersi con una sentenza di condanna.

La Sezione precisa che il giudizio di conto non è equiparabile a quello di responsabilità. Mentre in quest’ultimo l’impulso spetta alla Procura regionale, nel giudizio di conto è l’amministrazione a dover procedere ex lege alle comunicazioni finalizzate a garantire la conoscenza legale dell’apertura della fase collegiale; la Procura è priva di poteri di impulso e può solo rassegnare conclusioni ex art. 148, comma 3, cod. giust. cont. Il collegio non può pertanto attribuirle compiti di notifica che non le sono propri.

Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il collegio esperisce l’interpretazione conforme, combinando gli art. 306-307 cod. proc. civ. con gli art. 110 e 111 cod. giust. cont. L’impossibilità di procedere senza che la seconda fase penda effettivamente nei confronti del contabile e l’esigenza di una ragionevole durata del processo impongono la dichiarazione di estinzione per l’agente non correttamente evocato.

Quanto all’altro contabile, subentrato nella gestione, il collegio dispone il discarico. Le irregolarità segnalate derivano dalla gestione del precedente agente, accertate con sentenza della medesima Sezione, ma l’eventuale condotta appropriativa non è accertabile in quella sede per difetto di contraddittorio. È pertanto preclusa ogni pronuncia di condanna o di irregolarità a carico del subentrante. La Sezione dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica per le valutazioni penali sulla condotta omissiva dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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