Quota aggiuntiva di pensione per il pensionato che riprende servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 257 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al trattamento di quiescenza non si estingue per prescrizione, mentre i soli ratei arretrati sono soggetti al termine quinquennale. Ai sensi dell’art. 2943, comma 4, cod. civ., l’atto interruttivo non deve consistere in una formale intimazione: è sufficiente qualsiasi dichiarazione che manifesti, anche implicitamente, la volontà di esercitare il diritto. Integrano interruzione i solleciti del pensionato e del patronato indirizzati alla sede competente, che riferiscano esplicitamente alla medesima pretesa. La quota aggiuntiva di pensione ex art. 26 della legge n. 610/1952 spetta quando il nuovo servizio, assistito da reiscrizione e protratto per almeno un anno, non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del rapporto cessato. Non sussiste derivazione quando gli incarichi, conferiti da diversa amministrazione mediante distinti contratti ex art. 15-octies del d.lgs. n. 502/1992, siano a tempo determinato e rispondano a esigenze progettuali autonome.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dirigente amministrativo di un’azienda sanitaria veneziana, cessava dal servizio per raggiunti limiti di età con decorrenza della pensione dal 31 dicembre 2009. Successivamente riprendeva servizio presso altra azienda sanitaria, con incarichi a tempo determinato dall’11 maggio 2010 al 31 marzo 2013. L’azienda trasmetteva all’INPS, nel dicembre 2015, il modello PA04 per la liquidazione della quota aggiuntiva di pensione relativa a quel periodo.
Non ottenendo la riliquidazione, nonostante plurimi solleciti personali e del patronato, il ricorrente agiva in giudizio davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto e la condanna dell’Istituto al pagamento. L’INPS eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei, individuando il primo atto interruttivo nella diffida del maggio 2023 e contestando nel merito la spettanza della quota.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione preliminare. Richiama la regola per cui il diritto al trattamento di quiescenza è imprescrittibile ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 1092/1973, mentre i ratei arretrati soggiacciono al termine quinquennale ex art. 2 R.D.L. n. 295/1939, come modificato dalla legge n. 428/1985. Sul piano dell’interruzione, il giudice applica l’art. 2943, comma 4, cod. civ., secondo l’orientamento della Cassazione (Sez. II n. 24913 del 2022; Sez. III n. 15766 del 2006): non occorre una formale intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che manifesti la volontà di esercitare il diritto.
Il termine decorre dal 18 dicembre 2015, quando l’interessato è stato messo in grado di far valere la pretesa. Esso è stato poi validamente interrotto dalla lettera del 29 gennaio 2019, protocollata dall’Istituto, dal report dell’appuntamento del 23 dicembre 2019 e dalle risposte dell’INPS ai solleciti del patronato del 2022. Queste ultime attestano la presa d’atto delle istanze e la prosecuzione dell’istruttoria interna. La mancata adozione di un espresso rigetto ha alimentato l’affidamento del ricorrente nella definizione in sede amministrativa. La Corte rileva, inoltre, che l’onere probatorio grava sull’amministrazione resistente, la quale non ha contestato l’esistenza delle interlocuzioni.
Nel merito il ricorso è fondato. Il rapporto con la prima azienda, di natura dirigenziale e a tempo indeterminato, si era concluso nel 2009. I successivi incarichi presso la seconda azienda, conferiti ex art. 15-octies del d.lgs. n. 502/1992, avevano natura a tempo determinato e carattere progettuale, in un contesto di riorganizzazione regionale dell’Area Vasta. Mancano identità di amministrazione conferente, continuità temporale e funzionale, collegamento contrattuale o normativo.
Esclusa la riconducibilità all’art. 4, lett. f), del d.P.R. n. 758/1965, la Corte accerta la sussistenza dei presupposti dell’art. 26 della legge n. 610/1952: servizio superiore a un anno, regolare iscrizione e contribuzione, mancata ricongiunzione. L’INPS è condannato alla liquidazione della quota aggiuntiva dalla cessazione del servizio, con arretrati, interessi legali e rivalutazione secondo il criterio del cumulo parziale, in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2002. Spese di giustizia non dovute per il principio di gratuità; spese di lite compensate.
Nota della Redazione
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