Inammissibile il conto del consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 132 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale con debito di vigilanza non riveste la qualità di agente contabile ed è escluso dall’obbligo di resa del conto giudiziale. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, soltanto il consegnatario con debito di custodia, incaricato della gestione di un magazzino alimentato da acquisizioni in stock, è tenuto al rendiconto. Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario con debito di vigilanza è pertanto improcedibile per difetto dei presupposti normativi, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2020, di beni mobili del Comune di Sassofeltrio da parte di una consegnataria in servizio presso l’ente. Il conto è stato trasmesso al Comune il 30 gennaio 2021, entro il termine dell’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, mentre l’ente lo ha depositato alla Sezione giurisdizionale solo il 29 agosto 2022.

Il magistrato istruttore, con la relazione d’irregolarità, ha rilevato che l’atto depositato non era qualificabile come conto giudiziale: conteneva una mera elencazione di beni inventariati, senza individuare quelli riferibili a una gestione con debito di custodia. La consegnataria si è costituita sostenendo di avere un mero onere di vigilanza. All’udienza il P.M. ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione preliminare della qualificazione del rapporto, decisiva ai fini della stessa instaurazione del giudizio di conto. La norma di riferimento è l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Nella stessa direzione l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza dalla resa del conto giudiziale, a differenza di quelli con debito di custodia disciplinati dall’art. 11.

La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, distingue le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato da acquisizioni in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’attività di sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e la gestione delle sole scorte funzionali all’uso immediato dell’ufficio.

Il criterio discretivo è di tipo quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso il singolo ufficio eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna. Diversamente, i beni di consumo costituenti scorte operative sono esclusi dal conto giudiziale, fermo il controllo di gestione.

Nel caso concreto i beni risultano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione degli inventari non evidenzia la gestione in magazzino secondo il modello 24 del D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso ente, con nota del 31 ottobre 2024, ha dichiarato di non avere consegnatari con debito di custodia, confermando che i beni vengono assegnati per debito di vigilanza. Il Collegio conclude quindi che sulla consegnataria gravava un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, non si pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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