Deposito PEC del conto giudiziale e decorrenza dell’estinzione quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 267 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il termine quinquennale di estinzione previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito del conto e non dal suo inserimento nei sistemi informativi della Sezione. Quando il deposito avviene tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente all’epoca dei fatti, il perfezionamento coincide con il primo giorno lavorativo successivo all’invio, con conseguente decorrenza del termine da tale data. Le disfunzioni organizzative e tecniche degli uffici giudiziari, non opponibili all’agente contabile, non possono pregiudicare l’affidamento di questi sul decorso del termine decadenziale. Il successivo e reiterato deposito del medesimo conto attraverso il nuovo sistema informatico, in assenza di una puntuale disciplina e di espressa previsione normativa, non ha effetto interruttivo o novativo del termine.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto avente ad oggetto il rendiconto di un agente contabile di un ateneo, relativo all’esercizio 2017. Il conto era compreso in una resa cumulativa e risultava acquisito nei sistemi informativi della Sezione in data 3 dicembre 2019, con compilazione d’ufficio ipotizzata dal magistrato istruttore ai sensi dell’art. 147, comma 3, cod. giust. cont.
Nella relazione di irregolarità il magistrato designato rilevava la mancanza della sottoscrizione dell’agente, l’assenza del provvedimento di parificazione e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, oltre a numerose criticità gestionali del fondo economale. Concludeva per l’assenza dei presupposti di procedibilità e, in subordine, rimetteva al Collegio la valutazione sull’approvazione del conto. La difesa dell’agente eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo che il deposito era avvenuto via PEC il 17 luglio 2018, mentre la relazione istruttoria era stata depositata solo il 3 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di estinzione, ricostruendo la disciplina del deposito dei conti giudiziali. Rileva che, prima dell’introduzione del sistema SIRECO, attivo dal 5 agosto 2019, il deposito poteva avvenire mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità disciplinate dal D.P. n. 98 del 20 ottobre 2015, che riconosceva piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi e ne fissava il perfezionamento con la ricevuta di avvenuta consegna.
La Corte osserva che l’invio del conto era effettivamente avvenuto via PEC il 17 luglio 2018, ma la presa in carico da parte della Segreteria non si era mai formalmente perfezionata a causa di disfunzioni legate all’avvio del nuovo applicativo e di una prolungata interruzione del sistema. L’acquisizione informatica era quindi avvenuta solo il 3 dicembre 2019, all’esito del reinvio del medesimo conto tramite SIRECO.
Il passaggio decisivo riguarda l’individuazione della data rilevante. Il Collegio afferma che il termine decadenziale deve decorrere dal formale e corretto deposito e che, in applicazione della normativa vigente all’epoca dei fatti, il conto ben poteva essere trasmesso tramite PEC, incombendo sulla Segreteria l’obbligo di prenderlo in carico e accettarlo entro gli stringenti termini previsti dall’art. 5, comma 8, del D.P. n. 98/2015. Le accertate disfunzioni organizzative non consentono di elidere il dato di fatto dell’avvenuto invio con posta certificata e non possono pregiudicare la posizione dell’agente contabile, il suo interesse alla certezza delle tutele e l’affidamento sull’operato dell’ufficio giudiziario.
Quanto al successivo invio tramite SIRECO del 3 dicembre 2019, il Collegio ritiene che allo stesso non possa attribuirsi alcuna valenza interruttiva o novativa del termine. L’interruzione è prevista in via tassativa solo nelle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore, quali il deposito della relazione ex art. 145, comma 4, cod. giust. cont. o le contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito.
Ne consegue che la data rilevante è individuata nel primo giorno lavorativo successivo all’invio del messaggio di posta elettronica certificata, dunque nel 18 luglio 2018. Poiché la relazione ex art. 145, comma 4, cod. giust. cont. è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il termine quinquennale stabilito dall’art. 150 cod. giust. cont., il giudizio deve ritenersi estinto. L’effetto estintivo si è prodotto ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale, che deve tuttavia essere resa in sede collegiale per disporre le comunicazioni e la restituzione degli atti. Il Collegio respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo stati specificati i motivi e non contenendo la sentenza dati sensibili.
Nota della Redazione
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