Responsabilità contabile esclusa senza prova di danno e colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 6 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, il vizio di legittimità del procedimento amministrativo costituisce un mero indice di illiceità della condotta, che deve essere valutata nel suo complesso insieme agli altri elementi strutturali della fattispecie. Non è dunque sufficiente l’anomalia procedimentale a fondare la condanna: occorre la prova del danno erariale, della colpa grave o del dolo e del nesso di causalità tra condotta e pregiudizio. La domanda della Procura regionale è infondata quando il pregiudizio non risulti sufficientemente dimostrato e quando il contributo pubblico erogato al concessionario sia previsto come corrispettivo forfettario, non collegato alla specifica rendicontazione dei servizi resi. Il solo intervento politico in sede consiliare, privo di partecipazione all’iter amministrativo, non integra condotta illecita imputabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre soggetti — un assessore comunale e due funzionari, tra cui il segretario comunale e il responsabile dell’area amministrativa — chiedendo la condanna al risarcimento di un danno erariale quantificato in € 30.731,00 e ripartito in quote pro capite. Il pregiudizio sarebbe derivato dalle somme versate dal Comune a una ATI concessionaria in relazione all’affidamento di una concessione asseritamente illegittimo e al pagamento di prestazioni prive di preventiva verifica.
Secondo la prospettazione attorea, la concessione era stata assentita prima della conclusione dell’iter di stipula della convenzione con la Soprintendenza e in assenza di accordi per l’acquisizione di terreni privati. Le fatture sarebbero state liquidate in mancanza di riscontri documentali, promuovendo la risoluzione del contratto e la dazione di denaro pubblico. L’elemento soggettivo era individuato nella colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 86 c.g.c. La nullità è ravvisabile solo in presenza di una strutturale insufficienza dell’editio actionis. Nel caso concreto l’addebito racchiude l’esposizione dei fatti, la qualità nella quale sono stati compiuti, le ragioni di diritto, il rapporto di servizio, l’elemento soggettivo, il pregiudizio e il nesso causale.
Nel merito, la Corte ribadisce che il vizio di legittimità del procedimento amministrativo è solo un indice di illiceità. Emerge dagli atti che l’avvio della procedura in assenza della stipula della convenzione e dell’acquisizione dei terreni privati può integrare un vizio. Ciò non basta: la condotta va valutata insieme a danno, colpa grave e nesso causale.
Quanto all’assessore, la domanda è rigettata: egli si è limitato a esprimere la propria prospettazione al Consiglio, senza partecipare all’iter amministrativo né alla votazione. Priva di fondamento è anche la posizione delle funzionarie. Il contributo pubblico era previsto dall’art. 7 della concessione come canone forfettario a sostegno dell’equilibrio economico-finanziario, aggiuntivo ai corrispettivi: l’erogazione non richiedeva la pedissequa specificazione dei servizi in fattura. L’atto di citazione si concentra sulla mancata rendicontazione, non sulla verifica di regolarità, su cui mancano riscontri.
Il danno non è provato. Le dichiarazioni dei consiglieri di minoranza e la documentazione fotografica non consentono di stabilire se le aree fotografate rientrassero nella porzione pubblica affidata in gestione. I rilievi della Guardia di Finanza risalgono al luglio 2023, oltre tre anni dopo la cessazione della gestione, e non sono probanti. La domanda è infondata anche sotto il profilo del pregiudizio, con assorbimento delle questioni su elemento psicologico e nesso causale.
Nota della Redazione
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