Recupero indebito pensionistico e proroghe dei termini decadenziali (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 142 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico derivante dal superamento dei limiti reddituali di cumulabilità, non trova applicazione la disciplina dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, ma quella dell’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, che fissa un termine decadenziale per il recupero, pari all’anno successivo a quello della dichiarazione reddituale. Oltre tale termine il recupero resta condizionato all’accertamento della buona fede del percettore. Le proroghe legislative succedutesi nel tempo — da ultimo l’art. 2, comma 1, d.l. n. 145/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2023 — ampliano legittimamente il termine per l’avvio del recupero. A fronte di tali disposizioni, l’affidamento del percettore resta recessivo, in ragione della salvaguardia delle ragioni di finanza pubblica.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico ai superstiti nella gestione dipendenti postali, ha adito la Corte dei conti chiedendo di accertare l’inesistenza, irripetibilità e inesigibilità dell’indebito oggettivo contestato dall’INPS, pari a euro 10187,49, per il periodo fino a dicembre 2021.

L’Istituto previdenziale, con nota del 12.06.2024, aveva contestato un indebito dello stesso importo per il periodo gennaio 2014 – giugno 2024, sul rilievo della presenza di redditi superiori ai limiti previsti dalla legge n. 335/1995. La ricorrente ha articolato quattro motivi: decadenza dal potere recuperatorio, prescrizione estintiva ordinaria, irripetibilità dell’indebito per buona fede del percettore e difetto di motivazione dell’atto. Costituendosi, l’INPS ha aderito a una parziale cessazione della materia del contendere per il periodo gennaio 2014 – dicembre 2019, insistendo nel rigetto per il residuo.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha preliminarmente dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere per l’arco temporale gennaio 2014 – dicembre 2019, in ragione delle conclusioni convergenti delle parti e per evitare una pronuncia extra petizione, richiamando Cass. civ. n. 19845/2019.

Nel merito, la Corte ha ricordato il consolidato indirizzo contabile secondo cui, in tema di ripetizione dell’indebito pensionistico da superamento dei limiti di cumulabilità, non si applica la disciplina dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, ma le disposizioni che collegano l’erogazione alla verifica dei redditi, con accertamenti e revisioni periodiche di carattere generale. Viene in rilievo l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, che fissa il termine per la ripetibilità incondizionata dell’indebito nell’anno successivo a quello di verifica delle situazioni reddituali. Solo oltre tale termine il recupero resta condizionato alla valutazione della buona fede del beneficiario, secondo il richiamato orientamento (Corte conti, sez. riun., n. 4/2008; Corte conti, sez. giur. Sicilia, n. 437/2022) e di legittimità (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 18551/2017).

La Corte ha poi rilevato che l’efficacia di tale disposizione è stata oggetto di proroghe successive, disposte dall’art. 11, comma 5, d.l. n. 183/2020, dall’art. 21, comma 1, d.l. n. 144/2022 e, da ultimo, dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 145/2023. L’atto di recupero del 12.06.2024, per la parte residua, risulta pertanto adottato nel rispetto dello ius superveniens e quindi tempestivamente.

La Corte ha respinto l’argomento fondato sull’affidamento del percettore, giudicandolo recessivo a fronte di norme che il giudice ha ritenuto immuni da profili di incostituzionalità e dirette a salvaguardare le ragioni di finanza pubblica. Non essendo stati offerti ulteriori elementi, il ricorso è stato rigettato nel resto. La singolarità della fattispecie e il composito esito — cessazione parziale e rigetto parziale in applicazione di norme anteriori al deposito del ricorso — hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *