Conversione del permesso da protezione speciale e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 1279 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riattivazione del procedimento amministrativo e la convocazione dell’istante, intervenute nel corso del giudizio su iniziativa dell’Amministrazione, integrano il pieno soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio e determinano la cessazione della materia del contendere. La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Resta ferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione, con rinvio a separato provvedimento per la liquidazione delle competenze del difensore.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di Milano il 24 settembre 2021, con scadenza il 23 settembre 2023. Il 13 settembre 2023 presentava istanza di conversione in permesso per motivi di lavoro subordinato.

In occasione dell’appuntamento del 28 dicembre 2023 gli veniva comunicato che non era più possibile procedere in seguito all’entrata in vigore della legge n. 50/2023, di conversione del cd. “Decreto-Cutro”. Nonostante la produzione di documentazione, veniva notificato il provvedimento di inammissibilità dell’istanza. Da qui il ricorso, con domanda cautelare, per l’annullamento previa sospensione del provvedimento della Questura di Milano del 19 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dapprima accolto la domanda cautelare ai fini del riesame con l’ordinanza n. 292 del 2024, sul presupposto che i permessi per protezione già rilasciati e in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della novella fossero sottratti alle conseguenze dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 e potessero essere convertiti in permessi per motivi di lavoro, ove ne sussistessero i presupposti. Lo stesso principio era stato affermato dalla Sezione con la pronuncia del 16.2.2024, n. 408, richiamata in motivazione.

Con l’ordinanza n. 1315 del 2024 il Collegio ha nuovamente accolto la domanda cautelare, rilevando che la Questura non aveva provveduto al riesame pur a fronte della prova di sollecito e delle indicazioni medio tempore intervenute dall’Amministrazione centrale. Ha quindi sospeso il provvedimento di inammissibilità e fissato l’udienza pubblica del 9 aprile 2025, compensando le spese della fase cautelare.

All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione. Il Tribunale ha preso atto del deposito dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 21 novembre 2024, con cui si è comunicata la riattivazione della pratica e la convocazione della parte per il 27 novembre 2024. Tale sopravvenienza è stata qualificata come soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.

La definizione in rito ha giustificato la compensazione delle spese. In ragione della non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione, il Collegio ha confermato l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, demandando a separato provvedimento la liquidazione delle competenze del difensore, da emettersi su apposita istanza dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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