Il diritto all’assunzione del vincitore di concorso prevale sulla successiva soppressione del posto (TAR Abruzzo n. 84 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assunzione del vincitore di un concorso pubblico, dopo l’approvazione della graduatoria, si configura come un diritto soggettivo all’adempimento, che l’Amministrazione è tenuta a soddisfare. Tale obbligazione giuridicamente vincolante può essere elusa solo in presenza di una condizione potestativa espressa inserita nella lex specialis oppure al sopraggiungere di situazioni oggettive, anche per factum principis, che rendano impossibile l’adempimento. La successiva e diversa scelta dell’Amministrazione di tipo politico-amministrativo-contabile, che sopprima il posto messo a concorso nell’esercizio del potere di macro-organizzazione degli uffici, non è sufficiente a cancellare un’obbligazione ormai definitivamente sorta. In tale evenienza, la decisione di non assumere il vincitore radica un interesse legittimo e la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, vincitore di un concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di categoria D, profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, indetto dal Comune di Ortona, aveva visto proclamare il proprio successo in esito alla procedura selettiva. A seguito dell’approvazione della graduatoria, la Giunta comunale adottava la delibera n. 55 del 30.03.2026, con la quale approvava il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028, eliminando dalla programmazione del fabbisogno di personale i due posti per i quali era stata espletata la procedura concorsuale e dichiarato il vincitore.
Il ricorrente impugnava la delibera, chiedendone la sospensione nella parte in cui sopprimeva i posti messi a concorso, deducendo la violazione del proprio diritto all’assunzione. Si costituiva in giudizio il Comune, contestando la fondatezza del gravame anche sotto il profilo dell’omessa impugnazione della delibera di Consiglio comunale che aveva fissato i limiti di stanziamento in bilancio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di manifesta inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della delibera consiliare, rilevando che il Comune non aveva dimostrato in modo univoco, nella fase cautelare, la stretta conseguenzialità e il vincolo tra i limiti di stanziamento stabiliti dal Consiglio e la scelta della Giunta di sopprimere le posizioni.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio per cui il diritto all’assunzione, dopo l’approvazione della graduatoria dei vincitori di un concorso pubblico, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo, con conseguente obbligo di adempimento in capo all’Amministrazione. Tale obbligazione può essere legittimamente elusa solo in presenza di una condizione potestativa espressa nella lex specialis ovvero al sopraggiungere di situazioni oggettive che rendano impossibile l’adempimento, con la precisazione che resta salvo il potere di rideterminarsi in autotutela per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
Il Tribunale ha osservato che, ove l’Amministrazione spenda un potere di macro-organizzazione degli uffici, come nella specie, ci si trova al cospetto di interessi legittimi, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo. Tuttavia, nella delibazione propria della fase cautelare, non è risultata adeguatamente dimostrata la univoca e assoluta necessità, nonché la proporzionalità, della scelta di sopprimere proprio quei posti, anziché tenere conto della situazione giuridica ormai consolidatasi in capo ai vincitori.
Il diritto all’assunzione, ha proseguito il Collegio, costituisce un’obbligazione giuridicamente vincolante per l’Amministrazione, della quale la programmazione finanziaria deve necessariamente tenere conto, e non può essere cancellato con una semplice scelta diversa e successiva di tipo politico-amministrativo-contabile. In caso contrario, predicando la propria discrezionalità e diverse scelte finanziarie, l’Amministrazione potrebbe sottrarsi unilateralmente ad obbligazioni già definitivamente sorte, violando i principi di buon andamento, affidamento ed economicità dell’azione amministrativa, con il rischio di traslare sul piano della discrezionalità la scelta di non dare esecuzione a un’obbligazione ormai definitiva.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati nella parte in cui impediscono la costituzione del rapporto di lavoro in favore del ricorrente, e ha fissato la trattazione di merito alla prima udienza pubblica del mese di luglio 2027.
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Nota della Redazione
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