Proroga dei termini di gara per malfunzionamento della piattaforma telematica (TAR Lombardia n. 1096 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comprovato e oggettivo malfunzionamento della piattaforma telematica di gara, attestato dal gestore del sistema, impone alla stazione appaltante la proroga dei termini di presentazione delle offerte in favore di tutti i potenziali partecipanti, trattandosi di impedimento generalizzato che giustifica di per sé la rimessione in termini senza alcun onere probatorio a carico dell’offerente. La circostanza che il concorrente abbia “forzato” il sistema, presentando l’offerta nonostante la segnalazione di errore non bloccante, non garantisce la piena regolarità e ammissibilità dell’offerta medesima. La modifica delle modalità di compilazione dell’offerta economica, disposta con chiarimento della stazione appaltante, integra una variazione significativa della lex specialis che impone comunque la proroga dei termini. La verifica del rispetto dei criteri ambientali minimi può essere legittimamente demandata alla fase di esecuzione del contratto, salvo che la specifica tecnica assurga a criterio premiante.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione di una gara europea a procedura telematica aperta per il servizio di noleggio, lavaggio e gestione del vestiario da lavoro, deducendo l’illegittimità della proroga dei termini concessa alla controinteressata aggiudicataria dopo la scadenza originaria, nonché l’erronea attribuzione dei punteggi tecnici e la violazione della disciplina dei criteri ambientali minimi. La ricorrente ha articolato ricorso principale e due ricorsi per motivi aggiunti, mentre l’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale e relativi motivi aggiunti, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla proroga e, in via condizionata, l’annullamento della lex specialis.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha affrontato il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, richiamando la giurisprudenza amministrativa e la sentenza della CGUE del 5 settembre 2019, secondo cui il ricorso principale deve essere esaminato per primo, a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara. Il principio opera fino a quando nessuno degli operatori risulti definitivamente escluso dalla procedura.

Sul primo motivo, il TAR ha ritenuto infondata la censura relativa alla proroga dei termini. L’art. 17 del Disciplinare prescriveva l’inserimento del valore fittizio “1” nell’offerta economica, indicazione rivelatasi errata e segnalata dal sistema come possibile irregolarità. Pure avendo la controinteressata “forzato” il sistema e caricato l’offerta, tale modalità non garantiva la regolarità e ammissibilità dell’offerta, con conseguenze potenzialmente irreparabili in sede di apertura delle buste. Il chiarimento della stazione appaltante, pubblicato in un’area della piattaforma e trasmesso tardivamente all’aggiudicataria, integra una modifica della lex specialis che imponeva la proroga ai sensi dell’art. 92, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 36 del 2023. Il malfunzionamento della piattaforma Sintel, attestato dal gestore, ha reso doverosa la rimessione in termini in applicazione dell’art. 92, comma 2, lett. c, senza onere probatorio per il partecipante.

Sui motivi relativi al sub-criterio tecnico 4.1, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della Commissione è ammesso solo entro il limite dell’abnormità della scelta, non potendo tradursi in un sindacato sostitutivo. Gli accordi preliminari prodotti dall’aggiudicataria sono stati ritenuti idonei, non richiedendo la lex specialis alcuna contestualità rispetto allo specifico appalto.

Quanto alla mancata integrale applicazione dei criteri ambientali minimi, il TAR ha escluso che la disciplina di gara possa essere eterointegrata dai decreti CAM, respingendo le censure. La stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha legittimamente demandato alla fase esecutiva la verifica del rispetto dei CAM, sufficiente essendo l’impegno assunto in sede di domanda di partecipazione.

Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati respinti; conseguentemente, è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso incidentale e dei relativi motivi aggiunti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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