Carta docente e ottemperanza: no astreinte se il debito è esiguo (TAR Lombardia n. 1058 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento, l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente la penalità di mora solo se non risulti manifestamente iniqua o non sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Il giudice amministrativo può negare le astreinte in presenza di vincoli normativi e di bilancio del debitore pubblico e dell’esiguità del debito. L’accertamento dell’inottemperanza e la nomina del commissario ad acta restano invece dovuti quando il titolo sia passato in giudicato, ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero resistente a corrisponderle il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24.
Esponeva che il titolo, passato in giudicato, era stato notificato a mezzo PEC in data 29.07.2024 e che, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento. Chiedeva quindi l’ordine di erogazione della somma di euro 2.500,00, la nomina di un commissario ad acta e, in via ulteriore, la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il titolo dell’ottemperanza era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato. Era pertanto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano che l’amministrazione non aveva corrisposto pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non aveva dedotto nulla sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non risultava contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è stato perciò accolto, con accertamento dell’inottemperanza e assegnazione al Ministero del termine di centoventi giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni e la successiva relazione alla Sezione. Il compenso del commissario sarà liquidato a carico dell’amministrazione inadempiente.
È stata invece respinta la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che ammette le astreinte solo se non risultino manifestamente inique o se non sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014. Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, tali da rendere la misura eccessivamente afflittiva. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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