Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 886 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità nella pronuncia di condanna. Ai fini della regolazione delle spese si applica il principio di soccombenza virtuale: l’amministrazione che abbia adempiuto soltanto dopo la notifica del ricorso di ottemperanza va considerata soccombente e condannata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La quantificazione delle spese può essere adeguata ai più recenti orientamenti del giudice di appello, in un’ottica deflattiva del contenzioso seriale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Lombardia in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati. Il giudicato non era stato appellato ed era stato notificato all’amministrazione ai fini dell’esecuzione.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, il Ministero era rimasto inerte. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza, accreditando l’importo riconosciuto. Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, venuta meno ogni utilità della pronuncia richiesta.

La parte ricorrente ha però insistito per la condanna alle spese, invocando il principio di soccombenza virtuale. Il Tribunale accoglie tale impostazione: l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso, sicché l’amministrazione deve considerarsi soccombente ai fini della regolazione delle spese.

Quanto alla quantificazione, il Collegio ritiene di discostarsi dai pregressi importi liquidati nel contenzioso seriale in materia. Richiama a tal fine alcuni recenti precedenti del giudice d’appello (Cons. Stato, Sez. VII, sentenze n. 9612 del 5 dicembre 2025; n. 331 del 15 gennaio 2026; n. 3458 del 4 maggio 2026), in cui sono stati rideterminati gli importi liquidati da questa Sezione in subjecta materia.

Tali pronunce, pur non ancora numerose, sono espressive di un indirizzo chiaro e in via di rapido consolidamento. Il Tribunale vi si adegua, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso, liquidando le spese nella misura di € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Non si provvede sul rimborso del contributo unificato, avendo la ricorrente autocertificato l’esenzione per ragioni reddituali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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