Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1005 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammesso anche quando il titolo azionato sia una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, rimasta ineseguita. Il diritto alla carta docente accertato dal giudice del lavoro costituisce obbligo giuridico dell’Amministrazione scolastica, la cui inerzia integra l’inottemperanza al giudicato. A fronte dell’allegato inadempimento non contestato, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione al titolo entro un termine fissato in sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, la tutela è assicurata mediante la nomina di un commissario ad acta, con onere delle spese secondo soccombenza e distrazione a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, oltre alla rifusione delle spese di lite. Nonostante la notifica del titolo, avvenuta in data 17.05.2024, l’Amministrazione era rimasta inadempiuta.

Non essendovi stata impugnazione, il titolo era passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Pavia in data 11.12.2024, ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato anzitutto l’ammissibilità del ricorso in ottemperanza avente ad oggetto una sentenza resa dal giudice ordinario in materia di lavoro. Ha richiamato l’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato, e ha verificato i presupposti processuali del titolo azionato.

Dalla documentazione prodotta è risultato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Pavia e l’utile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica. Nel merito, la pretesa fatta valere dalla ricorrente è apparsa adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo.

Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Tribunale ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Per il caso di infruttuoso decorso di tale termine, è stata prevista la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione Generale o in dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a., nell’importo di € 1000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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