Contributo di costruzione, conguaglio dovuto anche al successore nel titolo edilizio (TAR Veneto n. 1390 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conguaglio del contributo di costruzione, richiesto dal Comune a seguito della declaratoria di illegittimità della normativa regionale che consentiva aliquote inferiori al minimo statale, è legittimamente intimato al soggetto che, per effetto di fusione per incorporazione, è divenuto titolare del permesso di costruire. Il pagamento del contributo di costruzione costituisce obbligazione propter rem, che si trasferisce automaticamente con la titolarità del titolo edilizio e grava in via solidale sui successori e aventi causa. Non è configurabile alcun legittimo affidamento sulla non debenza quando l’amministrazione, prima del subentro, abbia reso edotta la società dell’azionabilità del credito. Le pronunce di incostituzionalità spiegano efficacia sui rapporti ancora pendenti e non esauriti, tale non essendo il rapporto in cui non sia ancora decorso il termine di prescrizione.

Il Fatto

Una società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha ingiunto il pagamento di un conguaglio sul costo di costruzione, pari a Euro 23.883,64, dopo aver rideterminato il contributo applicando l’aliquota minima del 5 per cento in luogo del 2,5 per cento originariamente utilizzato.

Il permesso di costruire era stato rilasciato alla dante causa della ricorrente, che aveva versato il contributo secondo la normativa regionale previgente. In seguito a fusione per incorporazione, la ricorrente era divenuta titolare del titolo edilizio e destinataria della richiesta comunale. Il Comune si era attivato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 10 aprile 2020, che aveva dichiarato illegittima la disciplina transitoria regionale nella parte in cui non consentiva richieste di conguaglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo al dedotto difetto di legittimazione passiva, i giudici rilevano che il pagamento del contributo di costruzione integra un’obbligazione propter rem, posta a carico dei titolari del titolo edilizio e dei loro successori e aventi causa. Soggetto passivo non è soltanto chi ha presentato la domanda di rilascio, ma anche chi acquisisce diritti reali sul bene cui il titolo si riferisce.

La Corte sottolinea, inoltre, che una raccomandata comunale del 2014, con effetto interruttivo della prescrizione, aveva reso la ricorrente edotta della pretesa ben prima della fusione. Il collegamento tra credito e titolo edilizio è quindi pienamente operativo.

Sul secondo motivo, il TAR osserva che il permesso di costruire è stato rilasciato in data successiva all’entrata in vigore del d.P.R. 380/2001, sicché l’art. 16, comma 9, era pienamente efficace e applicabile. La circostanza della presentazione dell’istanza in epoca anteriore non rileva. Il versamento del 2002 riguardava gli oneri di urbanizzazione e non il costo di costruzione.

Quanto ai motivi sull’affidamento, il Tribunale richiama il principio per cui le pronunce di incostituzionalità incidono sui rapporti sorti anteriormente purché pendenti e non esauriti. Non è esaurito il rapporto in cui, al momento della pronuncia, non sia ancora decorso il termine di prescrizione. Nel caso di specie il credito non era prescritto, anche perché la comunicazione del 2014 ne aveva interrotto il decorso, e la ricorrente ha poi rinunciato all’eccezione.

Il TAR esclude infine che l’errore di quantificazione del contributo potesse ritenersi non riconoscibile con l’ordinaria diligenza, trattandosi di modalità di computo normativamente fissate e non di autotutela o annullamento di manifestazione negoziale. La Corte costituzionale n. 64/2020 si era pronunciata proprio sulla normativa veneta, dichiarando illegittima la disciplina transitoria che escludeva il conguaglio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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