Resa del conto giudiziale: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 124 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, il deposito del conto da parte dell’agente contabile prima della decisione determina la cessata materia del contendere. Il giudizio si definisce con sentenza di estinzione ai sensi dell’art. 144 c.g.c., restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, che restano rimesse alla procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c. La natura giurisdizionale del procedimento per resa di conto non muta in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico. In assenza di contraddittorio non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione di una struttura ricettiva per l’esercizio finanziario 2019, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione del deposito.

Con decreto n. 89/2024 il Giudice aveva fissato il termine. Successivamente, il Comune ha trasmesso la documentazione contabile tramite l’applicativo DAeD. Il conto risulta depositato, parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum concerne la definizione del giudizio per resa di conto quando, dopo la fissazione del termine, l’agente contabile abbia depositato il conto prima della decisione. Il Giudice monocratico richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 2005) e un proprio precedente (Sez. giurisd. Marche n. 198 del 2020), secondo cui il procedimento per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale in tutte le sue fasi.

Tale natura si desume dalle norme che lo regolamentano e che ne impongono la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza camerale. La forma di definizione non può variare a seconda che il decreto monocratico accolga o rigetti il ricorso, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni in tal senso.

Pertanto, accertato il deposito del conto, il Giudice definisce il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, che andranno svolte nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c.

Infine, rilevata l’assenza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, il Collegio non provvede sulle spese. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *