Errore scusabile del consegnatario di azioni e revoca del decreto di discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 35 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto presidenziale di discarico adottato in assenza dei presupposti di legge, perché emesso nonostante l’avviso contrario del pubblico ministero espresso nel termine perentorio, è provvedimento irrituale ed estraneo al modello procedimentale tipico. Esso non è assimilabile a sentenza e non è quindi soggetto ai rimedi dell’impugnazione o della revocazione: l’unico strumento coerente con il sistema chiuso del giudizio di conto è la revoca e la riconduzione della procedura ai binari legislativi, con iscrizione a ruolo. Quanto al merito, la valutazione delle partecipazioni al valore nominale, anziché al patrimonio netto come impone l’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011, integra un errore scusabile quando il mutamento giurisprudenziale è imprevedibile e successivo alla redazione del conto; l’applicazione retroattiva del nuovo orientamento è vietata dal principio di overruling, sostanziale e processuale, presidiato dagli artt. 101 e 111 Cost. e dalla prevedibilità della regola di diritto convenzionale.

Il Fatto

Il ricorrente, Sindaco di un Comune, ha assunto per la durata del mandato la qualifica di consegnatario di titoli azionari e ha reso i conti di gestione per il triennio 2018-2020. Per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 ha depositato il conto n. 118439, sul quale il Magistrato relatore ha proposto il discarico.

Il pubblico ministero ha espresso avviso contrario, rilevando che il conto indicava solo le partecipazioni possedute e le valutava al valore nominale. Il Presidente della Sezione ha tuttavia decretato il discarico; su istanza del Procuratore ha poi revocato i decreti e iscritto i conti a ruolo. Il ricorrente ha eccepito la nullità del secondo decreto di revoca, equiparandolo a sentenza passata in giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’iter del giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 146, commi 2 e 3, c.g.c., se il Presidente non dissente ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime l’avviso entro il termine perentorio di trenta giorni; in mancanza di avviso contrario, l’approvazione segue con decreto di discarico. Nel caso concreto il Procuratore aveva espresso tempestivamente l’avviso contrario, poi precisato con successiva comunicazione: si sarebbe quindi dovuta disporre l’iscrizione a ruolo.

Il Presidente ha invece reiterato la proposta di discarico e, su richiesta di fissazione, ha disposto il discarico. La Sezione qualifica quel provvedimento come viziato, perché emesso senza i presupposti di legge. Il rimedio ordinario ex art. 111 Cost. sarebbe il ricorso per cassazione, ma il sistema chiuso del giudizio di conto lo ammette solo per motivi inerenti alla giurisdizione. L’unico strumento è dunque la revoca, con ritorno al modello tipico.

La tesi difensiva della natura di sentenza del decreto non convince: il decreto non corrisponde al modello legale. Se vi corrispondesse, il rimedio sarebbe la revocazione, come indicato da Corte conti Sez. Basilicata n. 49 del 2023. Il Collegio richiama Cass. n. 14891 del 2010, che esclude la formazione di giudicato sulle fasi preliminari, e ravvisa la revocabilità del decreto nell’art. 742 c.p.c. e nell’art. 177 c.p.c. L’eccezione è rigettata.

Nel merito, il conto limitato ai titoli azionari è irrilevante, spettando all’ente la modalità di presentazione. È invece fondato il rilievo sulla valutazione: il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011 impone il metodo del patrimonio netto, come ribadito da Corte conti Sez. giur. Piemonte ord. n. 22 del 2022. Tuttavia il conto è anteriore al formante giurisprudenziale del 2022 e alla modifica della circolare del settembre 2023.

Il Collegio ritiene applicabile il principio di overruling anche alle fattispecie sostanziali, ove l’applicazione retroattiva produca un effetto negativo per la parte. Richiama Cass. Sez. L n. 552 del 14.01.2021 e Cass. Sez. Un. n. 15144 dell’11.07.2011, nonché la prevedibilità della regola di diritto secondo la Corte EDU. L’errore del consegnatario è quindi scusabile: il conto è irregolare ma l’agente va discaricato senza addebiti. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla Corte cost. n. 77 del 2018, per l’assoluta novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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