Parificazione del conto giudiziale è condizione di procedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 42 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile, intesa come attestazione di conformità del conto alle scritture dell’amministrazione, costituisce condizione di procedibilità del giudizio di conto. Il suo difetto, non colmato da un atto equipollente, impone la declaratoria di improcedibilità. L’improcedibilità non è pronunciabile per qualsiasi irregolarità o nullità del conto, ma solo nei casi di inesistenza giuridica o fattuale del conto stesso e di mancanza di una condizione di procedibilità, tra cui appunto la parificazione. La declaratoria in rito non esime il contabile dall’obbligo di presentare il conto per la parificazione né l’amministrazione dal regolare deposito, restando percorribile la procedura per resa di conto.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto dell’agente contabile della cassa economale di una struttura decentrata di una azienda sanitaria locale, relativo alla gestione 2019. Il magistrato istruttore ha rimesso alla valutazione del collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame del conto, depositato privo della parificazione.

L’agente contabile, costituitosi in giudizio, ha eccepito che la carenza dell’attestazione di conformità e della parifica non determina l’improcedibilità, configurando una mera irregolarità sanabile mediante attestazione del dirigente competente, cui i regolamenti interni demandano la predisposizione dell’attestazione di conformità. La Procura erariale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del conto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra cause di improcedibilità tipiche. L’improcedibilità non segue a qualsivoglia irregolarità o nullità del conto, ma soltanto a due fattispecie: l’inesistenza giuridica o fattuale del conto, quando manchino i requisiti minimi di forma-sostanza, quali la sottoscrizione dell’agente o le quantità dei beni maneggiati; e la mancanza di una condizione di procedibilità, tra cui la parificazione.

Il collegio ricostruisce il quadro normativo. La parificazione, quale dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto alle scritture dell’amministrazione, è imposta dall’art. 618 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 139, comma 2, c.g.c.; il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 3, c.g.c.; il giudice relatore deve verificarne l’avvenuta parificazione prima dell’esame del conto, ai sensi dell’art. 145, comma 3, c.g.c.

La Corte richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020, che ha affermato l’imprescindibilità della parificazione per il deposito e l’esame giudiziale del conto. Per gli enti locali ammette che il giudizio sia procedibile anche in mancanza di un formale atto di parifica, purché il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o sia stato approvato dall’organo consiliare o di giunta, quali atti equipollenti. Nel caso concreto nessun atto equipollente risulta allegato: il conto è stato trasmesso alla Corte privo della parificazione.

Irrilevante è l’eventuale mancata attuazione della legge con regolamenti interni, poiché in difetto di regolamentazione speciale trovano diretta applicazione i principi generali di legge e i regolamenti di contabilità generale dello Stato. Il collegio dichiara pertanto l’improcedibilità del giudizio di conto, disponendo la rimessione degli atti alla Procura regionale e la compensazione delle spese, in ragione della natura in rito dell’esito e della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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