Responsabilità dell’economo per spese non documentate e non inerenti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 231 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’economo risponde dell’ammanco di cassa per le spese prive di idonea documentazione fiscale, non inerenti al funzionamento dei servizi istituzionali ovvero sostenute in violazione del principio di annualità. La sottoscrizione della richiesta di rimborso da parte del dirigente non trasferisce la responsabilità contabile: il compito dell’economo è validare l’acquisto con riguardo all’ammissibilità della spesa, non recuperare l’indebito. È irregolare la spendita di pubblico denaro per manifestazioni di cordoglio, sanzioni e interessi su tasse automobilistiche.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione economale di un ente locale per l’esercizio finanziario 2019. Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore contesta all’economo un addebito per mancata documentazione giustificativa delle spese, articolato per categorie.

L’agente si costituisce, deposita numerosi documenti giustificativi e chiede il discarico totale, in subordine la sola irregolarità formale senza addebito, in ulteriore subordine il discarico parziale. Il Collegio dispone un’istruttoria integrativa; la nuova relazione conferma le conclusioni originarie con ammanco rideterminato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara irregolare il conto e segue l’ordine delle contestazioni. Sul primo gruppo, relativo a spese dell’esercizio precedente, rileva che la difesa argomenta il rispetto del principio di competenza, ma la prassi invocata è contra legem: essa deroga al principio di cassa proprio delle gestioni economali in nome dell’inerenza, della quale peraltro non è offerta prova.

Quanto alle spese in assenza di documentazione, il Collegio richiama l’art. 4, comma 2, del Regolamento economale, che impone fattura, scontrino fiscale o documento equipollente, e osserva che la certificazione dei corrispettivi è imposta dall’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, dal d.P.R. n. 633/1972, dall’art. 12 L. n. 413/1991 e dal d.P.R. n. 696/1996. La prassi del mancato rilascio di ricevuta non giustifica il rimborso.

Sulle spese non ammissibili tramite cassa economale, il Collegio richiama l’art. 3, comma 1, del Regolamento, che individua le uniche spese consentite. Conferma l’irregolarità per il telegramma di cordoglio, per il pagamento di sanzione da fermo autovettura e per l’acquisto di stelle di Natale: la finalità benefica non incide sull’ammissibilità.

Per le tasse automobilistiche il Collegio ribadisce la giurisprudenza di Sezione (sentenza n. 103/2023): l’origine illecita della spesa impone altra procedura e il recupero dal conducente. Sui rimborsi di missione, le spese per cordoglio sono estranee alla gestione (sentenza n. 63/2020), mentre i pasti in trasferte inferiori alle otto ore e i rimborsi per uso del mezzo proprio senza autorizzazione sono contra legem, in contrasto con l’art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010.

Il Collegio esclude ogni compensazione di fatto tra voci di spesa e conferma l’addebito complessivo, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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