Inammissibile il parere se richiesto dal responsabile finanziario (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 142 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soggetta a un duplice filtro di ammissibilità, soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo soggettivo rileva la legittimazione esterna e interna dell’organo richiedente. È pertanto inammissibile l’istanza proveniente dal responsabile del servizio finanziario, soggetto privo della rappresentanza esterna dell’ente ai fini dell’attivazione della funzione consultiva. La declaratoria di inammissibilità soggettiva assorbe la questione dell’ammissibilità oggettiva e la valutazione di merito del quesito.

Il Fatto

Il responsabile del servizio finanziario del Comune di Lurate Caccivio ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. L’istanza, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri il 14.04.2025, verteva sulla necessità di ricorrere alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio in presenza di una possibile richiesta di rimborso priva del corrispondente impegno formale di spesa, laddove per lo stesso anno di riferimento risulti il corrispondente accantonamento cautelativo nel rendiconto dell’Ente.

La richiesta è stata assegnata al magistrato relatore con ordinanza presidenziale n. 105/2025 e sottoposta all’esame collegiale della Sezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce in via preliminare il perimetro della funzione consultiva. L’accesso a tale funzione da parte delle autonomie territoriali soggiace a un duplice filtro di ammissibilità, concernente il profilo soggettivo e quello oggettivo dell’istanza. La Sezione delle autonomie ha da tempo enucleato i presupposti di ammissibilità soggettiva, consistenti nella legittimazione esterna ed interna dell’organo richiedente.

Quanto al profilo oggettivo, esso consiste nell’attinenza alla materia della contabilità pubblica, nonché nel carattere generale ed astratto dei quesiti. Tale requisito è funzionale a escludere possibili ingerenze della Sezione regionale di controllo nella concreta attività gestionale dell’ente, ovvero valutazioni su singoli procedimenti o comportamenti che potrebbero interferire con le attività di altri organi giurisdizionali o con materie riservate alla loro cognizione.

Applicando tali presupposti all’istanza scrutinata, la Sezione ne rileva l’inammissibilità sotto il profilo soggettivo. La richiesta proviene, infatti, dal responsabile del servizio finanziario, soggetto privo della rappresentanza esterna dell’ente ai fini dell’attivazione della funzione consultiva.

La declaratoria di inammissibilità soggettiva assorbe la questione dell’ammissibilità oggettiva della richiesta e ogni valutazione di merito del quesito. La Sezione dichiara pertanto inammissibile la richiesta di parere, in quanto proveniente dal responsabile del servizio finanziario e non dal Sindaco, disponendo la trasmissione della deliberazione al Comune a cura della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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