Definizione agevolata ex art. 130 c.g.c. e versamento tempestivo della somma (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 156 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione alternativa del giudizio di responsabilità amministrativa ex art. 130 c.g.c. non integra né una cessazione della materia del contendere né una estinzione del giudizio, ma una modalità alternativa di definizione della lite nella quale restano accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale: rapporto di servizio, condotta antigiuridica, elemento psicologico, nesso di causalità e danno. La responsabilità del convenuto viene circoscritta al pagamento di una quota parte dell’iniziale pretesa, rideterminata dal Collegio con giudizio di congruità sulla proposta del convenuto, previo parere del P.M. Il provvedimento che definisce il giudizio implica una soccombenza virtuale, con conseguente liquidazione delle spese di giustizia a carico del convenuto, non sussistendo i presupposti della compensazione ex art. 31, co. 3, c.g.c..

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Sicilia conveniva in giudizio due appartenenti al Corpo forestale della Regione Siciliana, all’epoca in servizio presso un distaccamento, chiedendone la condanna, a titolo di danno all’immagine della P.A., al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’amministrazione di appartenenza.

L’azione derivava dagli esiti di un procedimento penale: a seguito di condanna in primo grado per il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen., poi rideterminata in appello con revoca delle pene accessorie, la Corte di cassazione rigettava i ricorsi, rendendo irrevocabile il giudicato. Uno solo dei convenuti si avvaleva delle facoltà difensive preprocessuali, presentando dapprima una richiesta di definizione agevolata non accolta in fase preprocessuale e, successivamente, costituendosi in giudizio con istanza ex art. 130 c.g.c. per la definizione alternativa mediante il pagamento di euro 1.500,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato, sulla documentazione versata in atti, l’avvenuto, tempestivo e regolare versamento della somma determinata con il decreto n. 2 del 20 gennaio 2025, in unica soluzione ed entro il termine perentorio assegnato, come attestato dalla quietanza rilasciata dall’amministrazione regionale. Tale adempimento integra il presupposto della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, commi 8 e 9, c.g.c., con sentenza non impugnabile.

La Corte ha precisato la natura dell’istituto, escludendo che la definizione agevolata costituisca cessazione della materia del contendere o estinzione del giudizio. Si tratta, secondo la prevalente giurisprudenza contabile, di una modalità alternativa di definizione della lite in cui risultano accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, con responsabilità circoscritta al pagamento di una quota parte della pretesa iniziale.

Da tale qualificazione deriva la disciplina delle spese. Il provvedimento che definisce il giudizio implica un’affermazione di soccombenza, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti della compensazione ex art. 31, co. 3, c.g.c. Le spese di giustizia seguono quindi la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico del convenuto e in favore dello Stato.

Il giudizio è stato pertanto definito nei confronti del convenuto istante, con condanna al pagamento delle spese di giustizia nella misura indicata nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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