Giudizio di resa del conto: estinzione monocratica per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 21 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi dell’art. 141 c.g.c., si definisce con sentenza anch’essa monocratica, restando la fase collegiale destinata esclusivamente alla decisione sull’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine. Ove l’agente contabile abbia provveduto al deposito dei conti anteriormente alla scadenza del termine perentorio assegnatogli, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La pronuncia non pregiudica le valutazioni sulla regolarità del conto, che restano riservate al magistrato designato nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti promuoveva il giudizio per la resa del conto nei confronti dell’agente contabile del Comune di Courmayeur, per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021. Il giudice designato, con decreto n. 22 del 21 novembre 2023, assegnava al predetto agente il termine perentorio del 29 marzo 2024 per il deposito del conto all’ente e a quest’ultimo il termine del 28 giugno 2024 per il deposito presso la sezione giurisdizionale.
Nelle more del deposito e della notifica del decreto, il Comune provvedeva al deposito dei conti. La Procura depositava quindi istanza per la fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio. All’udienza, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo dichiararsi il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero, anziché l’estinzione per cessazione della materia del contendere, restando impregiudicata ogni valutazione sulla regolarità dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto una questione di forma. Una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale resta destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine. In tal senso il giudice richiama, condividendole, le pronunce della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 227/2023 e della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 389/2023.
Il giudice esamina poi la natura del provvedimento che dichiara l’estinzione. Poiché la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione, si aderisce alla tesi per cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba essere costituito dalla sentenza. A supporto sono richiamate recenti pronunce delle Sezioni giurisdizionali per la Lombardia n. 36/2024, la Basilicata n. 14/2024, la Liguria n. 63/2024 e il Veneto n. 101/2024.
Nel merito, risulta che i conti dell’agente contabile siano stati depositati anteriormente ai termini assegnati e che il Pubblico Ministero abbia chiesto la fissazione dell’udienza. Il giudice procede pertanto alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. La scelta si fonda sull’avvenuto adempimento dell’obbligo di resa del conto, che priva di oggetto la controversia.
Il giudice precisa infine che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. La Corte dichiara quindi estinto il giudizio e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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