Risoluzione di diritto e revoca dei contributi agricoli (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 344 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione di diritto del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell’art. 1456, comma 2, cod. civ., si verifica nel momento in cui la parte interessata dichiara all’altra di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, non a quello della successiva attestazione notarile di inadempimento. Da tale momento il compratore perde la disponibilità giuridica dei fondi e l’eventuale successiva dichiarazione di possesso integra una falsa attestazione, con conseguente decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e applicazione della clausola di elusione. In sede contabile, l’erronea indicazione dell’amministrazione danneggiata in citazione, se illecitamente e univocamente individuabile dal contesto, integra una falsa demonstratio rettificabile d’ufficio dal giudice con la pronuncia.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell’ISMEA per l’importo complessivo di euro 30.208,08. La domanda si fonda sulla percezione illecita di finanziamenti comunitari per gli anni 2021 e 2022, ottenuti dichiarando falsamente la disponibilità di terreni agricoli di cui il convenuto aveva perso il possesso.
Il convenuto aveva acquistato dall’ISMEA i fondi con atto di compravendita a patto di riservato dominio, pagando il corrispettivo in trenta rate annuali. Una clausola risolutiva espressa prevedeva la risoluzione automatica in caso di mancato pagamento di due rate. Verificatosi l’inadempimento, l’ISMEA, con nota del 6 aprile 2021, comunicava di avvalersi della clausola risolutiva e intimava il rilascio degli immobili. Nonostante ciò, il convenuto presentava le domande uniche di pagamento per il 2021 e il 2022, dichiarando di possedere i terreni. Citato ritualmente, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, ritualmente citato all’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri. Nel merito, richiama la distinzione tra fase genetica e fase funzionale del rapporto tra operatore economico e pubblica amministrazione erogatrice, entrambe coperte dalla giurisdizione contabile.
Il punto centrale è la decorrenza della risoluzione. Ai sensi dell’art. 1456, comma 2, cod. civ., la risoluzione si verifica di diritto quando la parte dichiara all’altra di avvalersi della clausola. L’ISMEA si è avvalsa della clausola con la nota del 6 aprile 2021, ricevuta via PEC in pari data. A quella data il convenuto aveva già perso la disponibilità giuridica dei fondi, e non alla data dell’attestazione notarile del 28 luglio 2021. L’atto notarile, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, del d.l. n. 193/2016, ha funzione esecutiva: costituisce titolo esecutivo per il rilascio e titolo per la trascrizione della già intervenuta risoluzione.
Alla falsa attestazione sulla disponibilità dei fondi conseguiva l’applicazione delle clausole di elusione di cui all’art. 60 del Reg. n. 1306/2013 per il 2021 e all’art. 62 del Reg. n. 2116/2021 per il 2022, nonché l’integrale decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. L’elemento soggettivo è ravvisato nel dolo, risultando il convenuto consapevole della falsità, avendo reiterato la dichiarazione anche per il 2022 dopo l’ulteriore notifica.
Quanto all’amministrazione danneggiata, la Corte rileva che i contributi sono stati pacificamente erogati dall’AGEA e non dall’ISMEA, come indicato in citazione. L’erronea indicazione, essendo l’ente univocamente individuabile dal contesto e non incidendo sull’individuazione del danno erariale, costituisce una falsa demonstratio rettificabile d’ufficio. Il danno è liquidato nella misura integrale del finanziamento, non avendo l’amministrazione versato alcunché qualora avesse conosciuto la falsità. Il convenuto è condannato al pagamento in favore dell’AGEA, oltre rivalutazione e interessi.
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Nota della Redazione
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