Parere positivo sull’ingresso camerale in società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 171 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un’amministrazione pubblica acquisisce una partecipazione societaria è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8. Il giudizio di conformità ha ad oggetto la completezza e l’adeguatezza del contenuto motivazionale, desumibile anche dagli atti richiamati e dagli allegati, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’obbligo di analitica motivazione è integrato quando la delibera dia conto della necessità della società per le finalità istituzionali, delle ragioni della scelta sul piano della convenienza economica e dell’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il parere positivo non richiede che l’istruttoria sia formalizzata in un autonomo documento di pianificazione, essendo sufficiente un apparato istruttorio che renda possibile lo scrutinio di conformità.

Il Fatto

La Camera di commercio di Messina ha trasmesso alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5 TUSP, la deliberazione con cui autorizza l’ingresso nella compagine di una società in house mediante sottoscrizione di una quota di valore nominale di €. 1.000,00, con sovrapprezzo di €. 400,00, per un valore complessivo di €. 1.400,00. L’ente ha allegato la motivazione analitica richiesta dalla legge, articolata in un allegato alla delibera.

La questione sottoposta alla Sezione di controllo della Regione siciliana attiene alla verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo preventivo e alla conformità dell’atto ai parametri normativi richiamati dall’art. 5, comma 3, TUSP.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della funzione assegnata alla magistratura contabile dalla novella dell’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118 del 2022. Il controllo si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di formazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario, con l’intento di scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che sia attuata. Le Sezioni riunite in sede di controllo, nelle deliberazioni n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, hanno individuato in tale esigenza la ratio della nuova forma di controllo.

Quanto al profilo soggettivo, la Camera di commercio rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, richiamate dall’art. 1, comma 1, e dall’art. 2, comma 1, lett. a), TUSP, ed è quindi tenuta all’osservanza degli artt. 4, 5, 7 e 8. L’atto è stato adottato dalla Giunta camerale come prescritto dall’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. Sul piano oggettivo, l’operazione consiste nell’acquisto di una partecipazione, nozione che l’art. 2, lett. f), TUSP definisce come titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari con diritti amministrativi, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione della norma. La competenza della Sezione regionale è radicata dal comma 4 dell’art. 5, che la assegna per gli atti degli enti locali e dei loro enti strumentali aventi sede nella regione.

Nel merito, la Corte verifica il rispetto dei vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, rilevando che la partecipata ha ad oggetto sociale l’affiancamento e l’assistenza alle Camere di commercio per attività rientranti nelle loro finalità istituzionali. L’onere motivazionale gravante sull’ente richiede l’indicazione della necessità della società, delle ragioni e finalità della scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e dell’assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il sindacato investe completezza e adeguatezza dell’istruttoria, modulata in chiave proporzionale al grado di complessità dell’operazione, e distingue la sostenibilità finanziaria in accezione oggettiva, relativa all’equilibrio economico-finanziario della società, e soggettiva, relativa agli effetti sulla situazione dell’ente. In via generale l’atto deliberativo dovrebbe essere suffragato da un Business Plan o da analisi di fattibilità equipollenti, comprensivi delle previsioni di conto economico, dei flussi finanziari, della situazione patrimoniale prospettica, delle note esplicative, degli indicatori di bilancio e dell’analisi dei rischi con scenari alternativi.

Tali principi vanno però adattati al caso concreto. La Corte opera una distinzione tra le ipotesi di società istituite direttamente dalla legge o a costituzione obbligatoria, per le quali l’esonero dall’obbligo di motivazione analitica trova giustificazione nella scelta compiuta dal legislatore, e l’ipotesi in esame. Nel caso di specie l’ente ha esaminato analiticamente nell’allegato tutte le problematiche previste dalla norma, fornendo un esaustivo quadro della convenienza e sostenibilità economica dell’acquisizione, il cui esiguo valore nominale costituisce ulteriore conferma dell’opportunità dell’operazione. Il Collegio esprime pertanto parere positivo, ravvisando la piena integrazione dell’obbligo motivazionale e la conformità del deliberato ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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