Cessazione materia contendere e soccombenza virtuale nella riliquidazione pensionistica INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 59 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervenuta integrale soddisfazione, in corso di giudizio, della pretesa azionata dal pensionato determina la cessazione della materia del contendere e preclude una pronuncia nel merito. Tuttavia, quando l’Amministrazione previdenziale provvede alla riliquidazione del trattamento e al pagamento del dovuto, interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati compresi, soltanto dopo la proposizione del ricorso e nonostante le comprovate sollecitazioni stragiudiziali dell’interessato, l’Istituto deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, a nulla rilevando l’avvenuta ottemperanza successiva alla domanda giudiziale.
Il Fatto
Una dipendente della Questura di Firenze, in quiescenza dal 1° maggio 2022, chiedeva all’INPS, con istanza del dicembre 2023, la variazione della propria posizione contributiva per il periodo 2006–2017, a seguito della rideterminazione del trattamento economico disposta dal Ministero dell’Interno, e la conseguente riliquidazione della pensione. A fronte del silenzio dell’Istituto, nonostante una diffida, la ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione dalla data di quiescenza e la condanna dell’INPS al pagamento del dovuto, con interessi.
Soltanto dopo la costituzione in giudizio, l’INPS comunicava di aver provveduto alla riliquidazione con determina del dicembre 2025, con pagamenti a partire dal febbraio 2026. Nei successivi approfondimenti istruttori emergeva che gli arretrati erano stati corrisposti ma che occorreva verificare se gli importi fossero comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria, come richiesto dalla ricorrente. L’INPS forniva infine documentazione attestante l’avvenuto pagamento di tali accessori sui singoli ratei.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico, conformemente alle conclusioni delle parti, rileva che l’integrale soddisfazione della pretesa azionata — avvenuta con la riliquidazione del trattamento pensionistico nei sensi richiesti e con il pagamento del dovuto, oltre interessi e rivalutazione sugli arretrati riconosciuti — determina la cessazione della materia del contendere. La decisione si fonda sull’accertata sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire, essendo venuta meno ogni utilità per la ricorrente a proseguire il giudizio.
La Corte affronta poi il profilo delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. L’INPS aveva provveduto alla riliquidazione soltanto a seguito dell’instaurazione del giudizio e nonostante le comprovate sollecitazioni in sede amministrativa, circostanza che rendeva la proposizione del ricorso necessaria per il riconoscimento del diritto. L’intervenuta ottemperanza successiva alla domanda giudiziale non poteva quindi escludere la condanna dell’Istituto, che è all’origine della lite per il proprio inadempimento.
In applicazione di tale principio, l’INPS è condannato alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi 1.500,00 euro, oltre accessori come per legge, con declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto al resto.
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Nota della Redazione
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