Supervalutazione di 1/5 per periodi comunque prestati anche su servizio pre-ruolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 336 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della supervalutazione di 1/5 e delle maggiorazioni di cui all’art. 5 d.lgs. n. 165/1997, rilevano tutti i periodi di servizio comunque prestati, compresi la frequenza della scuola militare e il servizio pre-ruolo, ancorché collocati prima dell’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare. La valorizzazione è consentita entro il limite massimo dei cinque anni complessivi e presuppone il superamento del limite quinquennale alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento dei periodi. La contestualità tra prestazione del servizio e maturazione del diritto opera anche con riferimento al servizio comunque prestato, non solo alle speciali attività del primo comma dell’art. 5. Ne consegue che le amministrazioni competenti devono procedere alla valorizzazione e al conteggio del periodo completo ai fini pensionistici.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione anticipata in regime di cumulo gratuito, con decorrenza dal 1.5.2021, calcolata computando le maggiorazioni previste dalla legge n. 284/1977 e la supervalutazione di 1/5 ex art. 5 d.lgs. n. 165/1997. Domandava inoltre il riconoscimento del periodo dal 15.9.1980 al 12.1.1981, omesso dai prospetti pensionistici ma indicato dalla Guardia di Finanza, presso cui aveva prestato servizio.
Con la sentenza parziale n. 588/2024 la Sezione aveva già riconosciuto le maggiorazioni e la valorizzazione dei servizi prestati. Integrato il contraddittorio con la Guardia di Finanza per la quantificazione della supervalutazione, l’amministrazione ha contestato il computo del periodo fino al 12.1.1981, sostenendo l’applicazione ratione temporis dell’art. 17 d.P.R. n. 950/1956, che avrebbe consentito il computo solo dal compimento del sedicesimo anno di età.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che non è in discussione la decorrenza dell’arruolamento e della ferma speciale, trattandosi di fatti già verificatisi e non contestati. Il thema decidendum riguarda invece la certificazione e valorizzazione dei periodi di servizio ai fini delle maggiorazioni, disciplina estesa ai periodi comunque prestati.
Richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/2025/QM/SEZ, il giudice ha ribadito che il diritto alla maggiorazione sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto. La facoltà di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato è consentita secondo un criterio cronologico, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione.
Nella specie l’interessato non ha superato tale limite, sicché devono essere valorizzati e computati tutti i periodi comunque prestati. La contestualità tra prestazione del servizio e maturazione del diritto opera anche per il servizio comunque prestato, non solo per le attività speciali del primo comma dell’art. 5, ove il diritto sorge ipso iure. L’eccezione della Guardia di Finanza, fondata su richiami normativi riguardanti l’arruolamento, è stata pertanto disattesa.
La Corte ha quindi accertato il diritto al perfezionamento del procedimento relativo alla valorizzazione e al conteggio della maggiorazione ex art. 5 d.lgs. n. 165/1997 per il periodo dal 15.9.1980 al 23.9.1985, condannando l’INPS e la Guardia di Finanza, per quanto di rispettiva competenza, a procedere al perfezionamento secondo i canoni della sentenza n. 588/2024 e della decisione odierna. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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