La pendenza penale post-rinvio a giudizio esige specifica istruttoria e motivazione nell’avanzamento a scelta degli ufficiali ([Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 13 del 05.06.2026](https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/deliberazioni_pu/SCCLEG/13/2026/PREV)) (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 13 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La promozione a scelta degli ufficiali è subordinata a un giudizio che deve tener conto di tutti i precedenti di carriera del valutando, ex art. 1032, comma 4, C.O.M., e del possesso in modo eminente dei requisiti di cui all’art. 1093 C.O.M.

La mera pendenza di un procedimento penale per delitto non colposo non costituisce più, ex art. 1051, comma 2, lett. a), C.O.M. come novellato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, causa ostativa all’inserimento nell’aliquota di avanzamento, ma tale circostanza non rende la pendenza penale irrilevante: essa deve formare oggetto di un’adeguata istruttoria e di una congrua motivazione da parte della Commissione di avanzamento.

È illegittimo il provvedimento di promozione basato su valutazioni apodittiche e prive di riscontro istruttorio, che non spieghino le ragioni per cui i fatti oggetto di imputazione non incidano sui requisiti richiesti per l’avanzamento, tanto più quando il rinvio a giudizio sia stato emesso dal g.u.p. nel vigore dell’art. 425 c.p.p. come modificato dal d.lgs. n. 150/2022.

Il Fatto

Il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 2026 disponeva la promozione, a scelta, di un ammiraglio ispettore del Corpo del genio della Marina militare al grado di ammiraglio ispettore capo. Il provvedimento, trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, era stato inizialmente restituito dall’Ufficio di controllo per l’incompletezza della documentazione istruttoria allegata.

L’ufficiale, già sottoposto a sospensione precauzionale dall’impiego nel 2020, risultava imputato in un giudizio penale dinanzi al Tribunale di Taranto per il reato di turbativa d’asta, essendo stato rinviato a giudizio con decreto emesso dal g.u.p. il 15 settembre 2023. La Commissione di vertice della Marina, pur informata della pendenza penale, aveva formulato giudizi positivi dichiarandoli “non inficiati da provvedimenti già vagliati sotto il profilo giudiziario e disciplinare”, senza svolgere ulteriori approfondimenti istruttori. L’Amministrazione della difesa, nel ripresentare il decreto, ha difeso la legittimità della promozione, sostenendo l’irrilevanza della pendenza penale dopo la novella dell’art. 1051 C.O.M.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricordato che il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi: l’accertamento dell’idoneità all’adempimento delle funzioni del grado superiore e la successiva attribuzione del punteggio di merito. I giudizi devono essere formulati sulla base della documentazione personale del valutando, tenendo conto dei particolari requisiti di cui all’art. 1093 C.O.M., che per i generali e gli ammiragli richiedono il possesso in modo eminente dei requisiti morali e professionali necessari per le funzioni di alto comando.

La Corte ha evidenziato che la documentazione personale, pure necessaria, non è esaustiva, poiché l’art. 1032, comma 4, C.O.M. impone comunque di tener conto di tutti i precedenti di carriera, nessuno escluso. Tale obbligo implica, da un lato, la completezza del quadro istruttorio e, dall’altro, che il giudizio sia sorretto da idonea motivazione, quale presidio di legalità sostanziale, come ribadito dalla stessa giurisprudenza della Sezione citata in deliberazione.

Nel caso di specie, il verbale della Commissione dimostra che i componenti, pur avendo ricevuto dal relatore puntuale informazione sulla pendenza penale e sulla possibile incompatibilità con l’assunzione di ruoli apicali, non hanno svolto alcun approfondimento istruttorio sui fatti oggetto dell’imputazione, né acquisito atti del procedimento penale. L’affermazione per cui i giudizi sarebbero “non inficiati da provvedimenti già vagliati” è parsa apodittica, in quanto nessun vaglio era stato operato aliunde: la vicenda era ancora sub iudice e il procedimento disciplinare era stato sospeso ex art. 1393 C.O.M.

Il Collegio ha quindi escluso che la novella dell’art. 1051 C.O.M., che ha espunto il rinvio a giudizio dalle cause ostative all’avanzamento, renda irrilevante la pendenza penale. Tale modifica non preclude, anzi sottende, l’esigenza di un’adeguata valutazione della vicenda penale quale elemento che concorre alla verifica dei requisiti per l’avanzamento. La Corte ha inoltre valorizzato la circostanza che il rinvio a giudizio sia stato emesso nel vigore dell’art. 425 c.p.p. come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, che subordina il rinvio a giudizio alla sussistenza di una ragionevole previsione di condanna, rendendo il vaglio del g.u.p. particolarmente pregnante.

La Corte ha ritenuto, pertanto, che il decreto di promozione e gli atti presupposti fossero affetti da difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza motivazionale. Ha quindi ricusato il visto e la conseguente registrazione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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