Nessuna responsabilità erariale del dirigente per reiterazione illegittima di contratti a termine (Corte dei Conti Sez. I App. n. 244 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La reiterata stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, poi giudicati illegittimi, non integra di per sé la responsabilità amministrativa del dirigente che li ha sottoscritti. L’illegittimità degli atti costituisce solo un sintomo della dannosità per l’erario e non ammette alcun automatismo con i riflessi erariali delle condotte delle persone fisiche che vi abbiano concorso. Ai fini dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 è in ogni caso indispensabile il dolo o la colpa grave, che va esclusa quando la disciplina applicabile è incerta e non lineare e la condotta si fonda su graduatorie formate all’esito di selezioni pubbliche.
Il Fatto
La domanda erariale trae origine dalla condanna subita dalla Regione Valle d’Aosta al risarcimento del danno in favore di una lavoratrice, per l’illegittima apposizione del termine a una serie di contratti succedutisi tra il 2004 e il 2011. La Procura regionale ha addebitato alla dirigente, che all’epoca reggeva la competente Direzione dello sviluppo organizzativo, la quota proporzionale del danno indiretto, corrispondente agli undici contratti su quattordici dalla stessa sottoscritti.
La Sezione giurisdizionale regionale, dopo aver ridotto la pretesa al netto delle ritenute erariali e applicato il potere riduttivo, ha accolto parzialmente la domanda. La dirigente ha proposto appello, deducendo l’illegittimità costituzionale della norma invocata, la prescrizione dell’azione e, nel merito, l’insussistenza di ogni responsabilità e l’erronea quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio secondo cui i profili di illegittimità degli atti costituiscono solo un sintomo della dannosità per l’erario delle condotte che a quell’adozione abbiano concorso. Non può ammettersi alcun automatismo tra l’illegittimità degli atti e i riflessi erariali delle condotte serbate dai soggetti che vi hanno contribuito, secondo l’indirizzo espresso dalla Corte dei conti, Sez. I App. n. 107 del 23 aprile 2024. Tale enunciazione va però attualizzata e specificata in rapporto ai peculiari connotati dell’agire pubblico.
Applicando il principio al caso concreto, la Corte esclude che la pur innegabile connotazione abusiva dei reiterati conferimenti possa generare, sotto forma di danno indiretto, la responsabilità amministrativa della dirigente. Il grado di colpa si attenua fortemente, scendendo al di sotto della soglia di gravità. Assume rilievo, innanzitutto, la non linearità della disciplina vigente all’epoca dei fatti, per il complicato intreccio tra la regolamentazione statale, le specifiche norme regionali e il progressivo consolidamento dei principi eurounitari.
In secondo luogo, i contratti sono stati stipulati attingendo, di volta in volta, a specifiche graduatorie di idonei formate all’esito di selezioni pubbliche per titoli ed esami. Una simile modulazione dei rapporti poteva ragionevolmente ingenerare la convinzione che il nuovo espletamento di una selezione sterilizzasse gli effetti limitativi riferibili alle vicende contrattuali precedenti.
Contribuisce infine ad attenuare il grado di colpa la circostanza che la quantificazione del danno è emersa solo all’esito di un lungo iter contenzioso, sviluppatosi in quattro gradi di giudizio, con progressivo affinamento delle soluzioni interpretative consolidatesi quando la dirigente non ricopriva più l’incarico. La Corte ribadisce che l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave è imposto dallo stesso art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e che non è ravvisabile alcuna palese o grossolana violazione dei canoni di prudenza, perizia e diligenza.
L’assenza di tale indispensabile componente rende superfluo ogni ulteriore approfondimento sugli altri profili, che restano assorbiti. L’appello è pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione, con integrale compensazione delle spese processuali, giustificata dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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