Inammissibile il parere del Conservatorio per difetto di legittimazione soggettiva (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 87 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è ammissibile solo se ricorrono congiuntamente il requisito soggettivo e quello oggettivo. Sotto il profilo soggettivo è necessaria una doppia legittimazione: quella esterna, che impone la riconducibilità del richiedente ai soggetti tassativamente elencati dalla norma, e quella interna, che esige il possesso del potere di rappresentanza nei rapporti con la Corte dei conti in capo al sottoscrittore. La richiesta proveniente dal Presidente di un Conservatorio non soddisfa né l’una né l’altra, poiché l’ente non figura tra i legittimati e il quesito non è sottoscritto da un massimo organo rappresentativo. La carenza del presupposto soggettivo assume carattere assorbente e preclude l’esame del merito, impedendo ogni ulteriore valutazione sull’ammissibilità oggettiva e sulla sussistenza di un danno erariale.

Il Fatto

Il Presidente di un Conservatorio di musica si è rivolto alla Sezione regionale di controllo per la Basilicata per ottenere un parere in materia di contabilità pubblica. Il dubbio riguardava il compenso per l’attività di RUP svolta dal Direttore dell’istituto in un contratto di appalto per opere edili, concluso con certificato di ultimazione dei lavori. La Direzione amministrativa aveva negato la corresponsione, ritenendo il compenso incompatibile con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti pubblici di cui all’art. 24, commi 1 bis e 3, d.lgs. n. 165/2001. Il richiedente sosteneva invece l’esistenza del diritto, invocando la previsione del compenso nella misura di finanziamento e alcuni precedenti favorevoli relativi a dirigenti scolastici.

Il Presidente ha quindi chiesto alla Sezione se la corresponsione fosse legittima e se potesse configurare un danno erariale. La questione è giunta così all’esame della magistratura contabile in sede consultiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha dichiarato inammissibile la richiesta, senza esaminare il merito dei quesiti. L’attività consultiva della Corte dei conti è subordinata a una verifica preliminare circa la ricorrenza congiunta di due requisiti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo. Tale filtro serve a evitare che le Sezioni regionali diventino organi di consulenza generale delle autonomie locali, con il rischio di non consentite forme di cogestione amministrativa.

Sotto il profilo soggettivo, le istanze possono provenire soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali, come precisato dall’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004. La Sezione richiama la deliberazione n. 11/2020/QMIG, che ha specificato i caratteri di specializzazione funzionale dell’attività consultiva. L’aspetto soggettivo postula una doppia legittimazione: esterna, relativa alla riconducibilità del richiedente ai soggetti elencati dalla norma, e interna, volta ad accertare il potere di rappresentanza del sottoscrittore nei rapporti con la Corte.

L’elencazione dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è ritenuta tassativa, in quanto riproduttiva di quella contenuta nell’art. 114 Cost., di cui la medesima disposizione costituisce attuazione. Nel caso di specie la Sezione rileva l’immediata evidenza dell’assenza della doppia legittimazione in capo al richiedente. La richiesta non proviene da alcuno degli enti individuati dalla norma, né risulta sottoscritta da uno dei massimi organi rappresentativi degli enti locali.

La carenza del presupposto soggettivo riveste carattere assorbente. Essa preclude ogni valutazione sull’ammissibilità oggettiva e, conseguentemente, l’esame del merito del quesito, come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile in casi analoghi, richiamata dalla Sezione. La richiesta è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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