Spese dei gruppi consiliari regionali, controllo documentale e deviazione dal fine istituzionale (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 18 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di regolarità sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, disciplinato dall’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, d.l. n. 174 del 2012, ha natura di controllo estrinseco di regolarità contabile, con finalità restitutoria e non sanzionatoria. Esso non comporta un sindacato di merito sulle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, ma ricomprende necessariamente la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali, secondo i criteri di veridicità e correttezza dell’art. 1, All. “A” DPCM 21 dicembre 2012. La deviazione dal fine istituzionale, quale connotato della violazione del principio di correttezza, deve essere dimostrata dalla Sezione regionale attraverso un adeguato percorso motivazionale. Non integra tale deviazione la spesa per prestazioni di comunicazione riferite a contenuti connotati da neutralità politica o attinenti a temi di interesse regionale. La restituzione, quale effetto della declaratoria di irregolarità, opera nell’ambito temporale di quest’ultima e va armonizzata con il principio di continuità dei bilanci.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Umbria, con la deliberazione n. 22/2025/FRG, ha dichiarato irregolare il rendiconto di un gruppo consiliare regionale relativo al periodo 1/1/2024 – 28/11/2024. Tre le voci contestate: una maggiorazione di euro 100,00 nel modello F24, pagato il 18 novembre 2024; due contratti di prestazione d’opera per attività di gestione e monitoraggio di canali social, ciascuno di euro 3.000,00 al lordo delle ritenute.

Il gruppo ha impugnato la deliberazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione. Per la prima voce ha dedotto che la somma sarebbe stata recuperata dall’Assemblea legislativa con il modello 770/2025 e che l’ordine di restituzione avrebbe prodotto un doppio incasso. Per le altre due ha sostenuto la matrice istituzionale dei contenuti pubblicati, estranei a finalità di parte. La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del solo primo motivo.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite richiamano il quadro costituzionale consolidato. La Corte costituzionale, sent. n. 39/2014, ha chiarito che il rendiconto dei gruppi è parte necessaria del rendiconto regionale e che il controllo è documentale, senza scendere nel merito delle scelte rimesse all’autonomia politica. Il sindacato, però, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali, come affermato dalle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016.

Sul primo motivo la Corte accoglie. L’argomentazione della Sezione regionale, fondata sul solo principio di annualità, non è condivisibile. La restituzione conseguente alla declaratoria ex art. 1, co. 11, d.l. n. 174 del 2012 opera nell’ambito temporale di quest’ultima e rinvia al credito di cui all’art. 2033 cod. civ., non all’aspetto finanziario temporale. La contabilità di cassa, che caratterizza il sistema dei gruppi, valorizza la somma come riscossione nell’esercizio successivo, in coerenza con il principio di continuità dei bilanci.

Sui restanti motivi le Sezioni riunite muovono dalla giurisprudenza contabile: la deviazione dal fine istituzionale va dimostrata con un adeguato percorso motivazionale, non essendo sufficiente il richiamo alla natura politica del contenuto. Il controllo deve accertare se la singola spesa sia coerente con l’attività istituzionale e non costituisca finanziamento indiretto del partito.

Nel caso concreto i contenuti evocati dalla Sezione regionale risultano connotati da neutralità politica: la nomina ai vertici di uno Stato estero di un vincitore del premio Nobel per la pace e la nomina ai vertici dell’autorità regionale per rifiuti e idrico, con il tema del nuovo impianto di incenerimento, sono notizie di rilievo territoriale e di interesse pubblico. La comunicazione istituzionale non devia, dunque, dalle funzioni del gruppo.

Il ricorso è accolto integralmente, con il dispositivo letto in udienza ai sensi dell’art. 128, comma 3, del Codice di giustizia contabile. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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