Il consegnatario di azioni è chi ne ha la disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 67 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione pubbliche è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista, non il soggetto che ne ha la mera disponibilità materiale. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza di affidamento della gestione a uno o più dirigenti, tale qualità è assunta dal sindaco, o dal presidente, o da un loro delegato, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di semplice detenzione, con obbligo di dare conto anche dell’esercizio dei poteri di partecipazione. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da chi non riveste tale qualità, non essendo legittimato alla resa del conto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale di Bolzano esamina il conto giudiziale relativo all’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto è reso dal direttore generale della medesima società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, rilevando che il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto dei titoli azionari e delle quote di partecipazione pubbliche. La giurisprudenza contabile richiamata — sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017 — individua il consegnatario non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista.
La Corte ribadisce che, per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Ciò trova conferma nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio per le partecipazioni degli enti locali sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.
Da tale qualificazione deriva un preciso statuto dell’obbligo di conto. Il consegnatario di azioni è titolare di un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni sociali ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione. Il conto, pertanto, deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dall’ente titolare delle partecipazioni.
Il Collegio precisa infine che il conto giudiziale è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario e quindi non legittimato alla resa, il giudizio è dichiarato improcedibile, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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