Irregolare il conto economale reso senza regolamento interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 173 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la mancata sottoscrizione del registro economale da parte dell’agente contabile e l’assenza di un provvedimento formale di parifica non integrano, di per sé, causa ostativa alla procedibilità, quando la redazione sia avvenuta secondo le modalità imposte dall’amministrazione e l’agente abbia sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato. Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, previsto dall’art. 150, comma 1, c.g.c., decorre dal perfezionamento del deposito mediante il sistema SIRECO, non dalla mera sottoscrizione digitale del documento contabile. Il conto deve essere dichiarato irregolare quando la gestione del fondo economale si sia svolta in assenza di un regolamento interno, di criteri univoci di ammissibilità e di strumenti idonei alla tracciabilità, restando la responsabilità organizzativa in capo all’amministrazione e non all’agente, che ha operato in coerenza con l’assetto procedurale ricevuto.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale riferibile all’agente contabile dell’Università degli Studi di Padova, con riferimento alla gestione del fondo economale di un centro interdipartimentale di ricerca per l’esercizio 2018.
La relazione di irregolarità ha segnalato la mancanza della sottoscrizione dell’agente e l’assenza di un provvedimento formale di parifica, quali presupposti di procedibilità, oltre a plurime criticità gestionali. L’agente ha eccepito l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo il deposito del conto in data anteriore, e ha contestato nel merito i rilievi, invocando la conformità della propria condotta alle prassi dell’Ateneo.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi risulta che la resa del conto è stata perfezionata in una data diversa e successiva rispetto a quella indicata dalla difesa; la data invocata coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale, che non rappresenta il momento del perfezionamento del deposito ai fini giuridici.
La Corte richiama il d.P.R. n. 126/2022 e le istruzioni operative del sistema SIRECO, che scandiscono il deposito in due fasi: l’attestazione della resa e la successiva accettazione da parte della Segreteria. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata entro il quinquennio dal deposito rituale, l’eccezione è respinta: il termine dell’art. 150 c.g.c. decorre dal deposito validamente effettuato e resta interrotto dagli atti previsti dalla norma.
Sul secondo profilo, la Sezione esclude che l’assenza di sottoscrizione dell’agente e la mancata adozione di un formale provvedimento di parifica impediscano la prosecuzione del giudizio. La prassi dell’Ateneo non richiedeva la sottoscrizione del registro da parte degli economi, e la parifica è adempimento rimesso a un organo diverso dall’agente contabile. Le risultanze del decreto dirigenziale adottato per altro conto della medesima gestione ed esercizio sono ritenute rappresentative di una prassi estensibile, per identità di procedura e di soggetto responsabile.
Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che ne impediscono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c. Il quadro regolamentare dell’epoca disciplinava il fondo economale in termini essenziali, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili né un sistema autorizzativo chiaro. La gestione si è retta su circolari e impostazioni operative del gestionale U-GOV, non concepite per la rendicontazione giudiziale: causali generiche, anagrafica generica dei beneficiari, mancata tracciabilità delle modalità di pagamento.
La Sezione rileva inoltre il superamento della dotazione iniziale mediante reintegri disposti senza deliberazione formale dell’organo competente, il ricorso diffuso ai rimborsi ex post a favore di dipendenti e il sostenimento di spese non riconducibili ai requisiti di urgenza e imprevedibilità. Tali irregolarità sono ascritte in larga misura a prassi interne non formalizzate e all’assenza di un regolamento specifico, adottato solo nel 2021.
La responsabilità organizzativa ricade primariamente sull’amministrazione, cui compete predisporre modelli gestionali coerenti, autorizzazioni preventive e criteri univoci. L’agente non può essere considerato mero esecutore di istanze altrui. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità del conto, senza condanna dell’agente e nulla disponendo sulle spese, demandando agli organi dell’Ateneo l’adozione delle iniziative utili a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità. Respinge infine l’istanza di oscuramento, non essendo specificati i motivi e non emergendo dati sensibili.
Nota della Redazione
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